Art. 175 c.d.s. — Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

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Le norme del presente articolo e dell'art. 176 si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d'inizio e fine. E' vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:

  • a)velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cm(Elevato al Cubo) se a motore termico;
  • b)altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg;
  • c)veicoli non muniti di pneumatici;
  • d)macchine agricole e macchine operatrici;
  • e)veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;
  • f)veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;
  • g)veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10;
  • h)veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;
  • i)veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell'autostrada o da essi autorizzati. L'esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle macchine operatrici-gru come individuate dalla carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocita' per l'ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di determinate categorie di veicoli. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all'art. 6, possono essere escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento e' adottato di concerto con il Ministro dei trasporti mentre per quelli appartenenti alle Forze armate il concerto e' realizzato con il Ministro della difesa. E' vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza e' consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale e' vietato:
  • a)trainare veicoli che non siano rimorchi;
  • b)richiedere o concedere passaggi;
  • c)svolgere attivita' commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall'ente proprietario;
  • d)campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il periodo stabilito dall'ente proprietario o concessionario. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti e' vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere attivita' di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attivita' commerciali con offerta di vendita agli utenti delle autostrade stesse. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonche' in ogni altra pertinenza autostradale e' vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi esistenti nell'ambito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo puo' essere rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all'art. 159. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersi abbandonati, nonche' al loro trasporto in uno dei centri di raccolta autorizzati a norma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per tali operazioni i predetti organi di polizia possono incaricare l'ente proprietario. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall'ente proprietario. Sono esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di polizia. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila)). Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila)), salvo l'applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila)). Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila)). Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione e' ((da lire trentaduemila a lire centoventottomila)). Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l'autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1995 al 12 gennaio 1997

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 65/2026

    Questione infondata
    30 aprile 2026

    La violazione della libertà personale fa riferimento a una coazione fisica della persona, salvo che la restrizione della libertà di disporre del proprio corpo che ne consegue abbia carattere momentaneo e del tutto trascurabile, oppure a misure impositive di obblighi che hanno un effetto di degradazione giuridica dell’interessato, a condizione che gli stessi risultino di tale intensità da poter essere equiparati a quell’assoggettamento della persona all’altrui potere, in cui si concreta la violazione della garanzia dell’habeas corpus. (Precedente: S. 203/2024 - mass. 46478).(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice di pace di Napoli, prima sez. civ., in riferimento all’art. 13 Cost., dell’art. 175, comma 12, cod. strada, che prevede la necessità della preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada per l’attività di soccorso stradale e rimozione dei veicoli su autostrade e strade extraurbane, con eccezione delle sole forze armate e di polizia. La limitazione imposta dalla norma censurata non determina alcuna violazione della libertà personale, non comportando né coazione fisica né effetti di degradazione della dignità di chi la subisca). (Precedenti: S. 180/1994 - mass. 20584; O. 49/2009 - mass. 33186).

    Art. 175 c.d.s. · Art. 13 cost. · Art. 3 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  10. 14 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  11. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  12. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  13. 30 giugno 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  14. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  15. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  16. 12 gennaio 1999 — 14 gennaio 2001per 2 anni
  17. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  18. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  19. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  20. 18 maggio 1992 — 1 ottobre 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 24 gennaio 1995

Confronto con la versione in vigore dal 1 ottobre 1993 al 24 gennaio 1995. 20 parole tolte, 20 parole aggiunte.

… ed f), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tolto: cinquecentomila a lire duemilioni aggiunto: cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila. Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tolto: cinquantamila a lire duecentomila aggiunto: cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila, salvo l'applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112. Chiunque viola … e 8 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tolto: cinquecentomila a lire duemilioni aggiunto: cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila. Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo … presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tolto: cinquantamila a lire duecentomila aggiunto: cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila. Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione e' da lire tolto: trentamila a lire centoventimila aggiunto: trentaduemila a lire centoventottomila. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art175 · fonte del testo

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