Art. 174 c.d.s. — Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose

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(( La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento (CE), conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonche' attraverso i documenti di cui al comma 2. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 152. Si applica la sanzione da euro 200 a euro 800 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE). Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma' da euro 250 a euro 1.000. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/ 2006 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 620. Il conducente che e' sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma' da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/ 2006. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione e' fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale e' indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente e' autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio puo' essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli e' stato intimato di non proseguire il viaggio e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078, nonche' con il ritiro immediato della patente di guida. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all'articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia gia' avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove e' stato operato l'accertamento in Italia. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce e' obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entita' e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivoltaledall'autorita' competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto. Qualora l'impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidivita' nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall'autorita' che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi. 18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395))

Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Decreto 29 dicembre 2000

43

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Decreto 24 dicembre 2002

52

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Decreto 22 dicembre 2004

64

con decorrenza dal 1 gennaio 2005

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

Decreto 29 dicembre 2006

80

con decorrenza dal 1 gennaio 2007

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Decreto 17 dicembre 2008

89

con decorrenza dal 1 gennaio 2009

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

Testo in vigore dal 13 agosto 2010 al 15 gennaio 2013

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 174 c.d.s., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 1802/2025

    25 gennaio 2025

    In relazione alla fattispecie prevista dall'art. 179 del codice della strada, sussiste la colpa del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose se il veicolo ha iniziato la circolazione già con il tachigrafo non funzionante ovvero se il malfunzionamento si è verificato nel corso della circolazione ed è imputabile al titolare, salva la configurabilità dell'ignoranza incolpevole ossia la dimostrazione del rispetto dell'ordinaria diligenza, che consiste nel costante controllo del regolare funzionamento del cronotachigrafo e, in ogni caso, nel preventivo controllo tutte le volte che il veicolo viene messo in circolazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del titolare della licenza, non avendo questi dimostrato l'assenza di colpa né allegato le ragioni dell'ipotetica anomalia tecnica tale da giustificare la scrittura manuale sostitutiva, essendo rimasto invece provato che il mezzo aveva circolato senza che il conducente avesse inserito la carta nel tachigrafo digitale).

    Art. 174 c.d.s. · Art. 179 c.d.s. · Art. 3 Modifiche al sistema penale

    Rassegna di gennaio 2025, p. 56 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

17 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 15 gennaio 2021 — oggiin vigoreper 6 anni
  2. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  3. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  4. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  5. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  6. 13 agosto 2010 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  7. 14 gennaio 2009 — 13 agosto 2010per un anno
  8. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  9. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  10. 13 agosto 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  11. 30 giugno 2003 — 13 agosto 2003per un mese
  12. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  13. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  14. 12 gennaio 1999 — 14 gennaio 2001per 2 anni
  15. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  16. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  17. 18 maggio 1992 — 24 gennaio 1995testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 13 agosto 2010

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 2009 al 13 agosto 2010. 292 parole tolte, 774 parole aggiunte.

La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone tolto: e di cose, aggiunto: o di cose e i relativi controllitolto: , sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento tolto: CEE n. 3820/85. Gli aggiunto: (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui tolto: all'art. 14 del regolamento CEE n. 3820/85 debbono aggiunto: al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi tolto: dell'art. 12 della aggiunto: dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui tolto: all'art. 14 del suddetto regolamento aggiunto: al citato regolamento (CE), conservati dall'impresa, tolto: debbono aggiunto: devono essere esibiti, per il controllo, aggiunto: anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti tolto: terrestri e dell'Ispettoratoaggiunto: , la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro. aggiunto: Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonche' attraverso i documenti di cui al comma 2. Il conducente che supera tolto: i aggiunto: la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 152. Si applica la sanzione da euro 200 a euro 800 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE). Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida tolto: prescritti o non osservi periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85aggiunto: , ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una tolto: somma da € 150 a € 599 aggiunto: somma' da euro 250 a euro 1.000. Il conducente che non tolto: osserva i aggiunto: rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo tolto: prescritti ovvero e' sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio aggiunto: settimanale prescritti dal predetto regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al tolto: medesimo regolamento CEE n. 3820/85 aggiunto: regolamento (CE) n. 561/ 2006 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: € 150 a € 599. Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste nel comma 5 sono soggetti aggiunto: euro 155 a euro 620. Il conducente che e' sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una tolto: somma da € 23 a € 92. Chiunque aggiunto: somma' da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio tolto: e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 23 a € 92,aggiunto: , fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penaletolto: , ove il fatto costituisca reato. aggiunto: Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/ 2006. Nei casi previsti dai commi 4, 5 tolto: e 6aggiunto: , 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiunto: provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo tolto: avere aggiunto: aver effettuato i prescritti periodi di tolto: pausa aggiunto: interruzione o di riposo e dispone che, con tolto: tutte le cautele aggiunto: le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in aggiunto: un luogo idoneo per la sosta tolto: ove dovra'aggiunto: , ove deve permanere per il periodo necessariotolto: . Della intimazioneaggiunto: ; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione e' fatta menzione nel verbale di contestazione tolto: delle violazioni accertate e nello stesso viene altresi' indicata l'ora alla quale il conducente puo' riprendere la circolazioneaggiunto: . Nel verbale e' indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente e' autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio puo' essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui aggiunto: gli e' stato intimato di non proseguire il viaggio e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: € aggiunto: euro 1.769 a tolto: € aggiunto: euro 7.078, nonche' con il ritiro immediato della tolto: carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio puo' essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo aggiunto: patente di guida. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all'articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia gia' avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove e' stato operato l'accertamento in Italia. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo tolto: l'impresa,aggiunto: , l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferiscetolto: , e' obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da tolto: questi aggiunto: questo dovuta. L'impresa chetolto: , nell'esecuzione dei trasportitolto: , non osserva le disposizioni contenute nel regolamento tolto: CEE n. 3820/85 e aggiunto: (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alteratiaggiunto: , e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: € 78 a € 311 aggiunto: euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, aggiunto: fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penaletolto: , ove il fatto costituisca reato. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entita' e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone tolto: in servizio non di linea o di cose aggiunto: ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo aggiunto: o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferisconotolto: , se, a seguito di diffida tolto: rivoltale dall'autorita' aggiunto: rivoltaledall'autorita' competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto. Qualora l'impresa di cui al comma tolto: 10 aggiunto: 15, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidivita' nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, aggiunto: essa incorre nella decadenza o aggiunto: nella revoca del provvedimento che tolto: l'abilita aggiunto: la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono. tolto: Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto di viaggiatori in servizio di linea si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia. La sospensione, la decadenza o la revocatolto: , di cui ai commi precedenti, aggiunto: di cui al presente articolo sono disposte dall'autorita' che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. tolto: Contro i aggiunto: I provvedimenti di revoca e di decadenza tolto: adottati dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 11, e' ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide entro sessanta giorni. I provvedimenti adottati da autorita' diverse sono definitivi. aggiunto: sono atti definitivi. 18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art174 · fonte del testo

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