Il presente titolo regola il trasporto di cose su strada effettuato con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e semirimorchi. Non sono soggetti alle norme del presente titolo:

  • a)gli autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei vigili del fuoco, alla Croce rossa italiana e al Corpo forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento;
  • b)gli autoveicoli di proprieta' dell'amministrazione dello Stato, comprese le aziende autonome dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;
  • c)gli autoveicoli di proprieta' delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, adibiti al trasporto di cose necessarie all'esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocita' di trattamento negli Stati rispettivi. Tale condizione non e' richiesta nel caso di Stati esteri membri della Comunita' economica europea;
  • d)gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che, a giudizio del Ministero dei trasporti. Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d'opera;
  • e)gli autofurgoni destinati al trasporto di salme;
  • f)gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto di viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci a collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie e tramvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli;
  • g)le autovetture e le motocarrozzette destinate ad uso privato per trasporto di persone, allorche' trasportino occasionalmente cose per uso esclusivo del proprietario;
  • h)gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose dotati della particolare carta di circolazione, aventi una portata massima, ivi indicata, non superiore ai 5 quintali, utilizzati per il trasporto di cose per uso esclusivo del proprietario, purche' siano muniti del contrassegno speciale che verra' stabilito con suo decreto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Gli autoveicoli di cui al precedente comma non sono soggetti al pagamento della tassa di concessione governativa. Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - d'intesa con quello delle finanze - e' autorizzato ad estendere le disposizioni di cui al secondo e terzo comma a casi ivi non contemplati, in relazione a nuove e particolari caratteristiche tecniche di autoveicoli.

Testo vigente dal 31 luglio 1974

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 320/1988

    Parametro
    17 marzo 1988

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, in relazione all'art. 30, lett. g), della legge 6 giugno 1974, n. 298, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Mondovì con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta…

    Art. 46 Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada · Art. 30 Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art30 · fonte del testo

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