Art. 174 c.d.s. — Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose

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La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento CEE n. 3820/85. Gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui all'art. 14 del regolamento CEE n. 3820/85 debbono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 della presente codice. I registri di servizio di cui all'art. 14 del suddetto regolamento, conservati dall'impresa, debbono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri e dell'Ispettorato del lavoro. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osservi periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da Euro 143 a Euro 570)). 19 29 43 52 80 Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero e' sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al medesimo regolamento CEE n. 3820/85 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da Euro 143 a Euro 570)). 19 29 43 52 80 Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste nel comma 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da Euro 22 a Euro 88)). 19 29 43 52 64 80 Chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da Euro 22 a Euro 88)), salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato. 19 29 43 52 64 80 Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovra' permanere per il periodo necessario. Della intimazione e' fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresi' indicata l'ora alla quale il conducente puo' riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui e' stato intimato di non proseguire il viaggio e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da Euro 1.685 a Euro 6.741)), nonche' con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio puo' essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo. 80 Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, e' obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 3820/85 e non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da Euro 74 a Euro 296)) per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato. 19 29 43 52 64 80 Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entita' e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorita' competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto. Qualora l'impresa di cui al comma 10, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidivita' nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che l'abilita al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono. Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto di viaggiatori in servizio di linea si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi precedenti, sono disposte dall'autorita' che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 11, e' ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide entro sessanta giorni. I provvedimenti adottati da autorita' diverse sono definitivi.

Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Decreto 29 dicembre 2000

43

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Decreto 24 dicembre 2002

52

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Decreto 22 dicembre 2004

64

con decorrenza dal 1 gennaio 2005

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

Decreto 29 dicembre 2006

80

con decorrenza dal 1 gennaio 2007

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Testo in vigore dal 14 gennaio 2007 al 14 gennaio 2009

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 174 c.d.s., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 1802/2025

    25 gennaio 2025

    In relazione alla fattispecie prevista dall'art. 179 del codice della strada, sussiste la colpa del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose se il veicolo ha iniziato la circolazione già con il tachigrafo non funzionante ovvero se il malfunzionamento si è verificato nel corso della circolazione ed è imputabile al titolare, salva la configurabilità dell'ignoranza incolpevole ossia la dimostrazione del rispetto dell'ordinaria diligenza, che consiste nel costante controllo del regolare funzionamento del cronotachigrafo e, in ogni caso, nel preventivo controllo tutte le volte che il veicolo viene messo in circolazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del titolare della licenza, non avendo questi dimostrato l'assenza di colpa né allegato le ragioni dell'ipotetica anomalia tecnica tale da giustificare la scrittura manuale sostitutiva, essendo rimasto invece provato che il mezzo aveva circolato senza che il conducente avesse inserito la carta nel tachigrafo digitale).

    Art. 174 c.d.s. · Art. 179 c.d.s. · Art. 3 Modifiche al sistema penale

    Rassegna di gennaio 2025, p. 56 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

17 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 15 gennaio 2021 — oggiin vigoreper 6 anni
  2. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  3. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  4. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  5. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  6. 13 agosto 2010 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  7. 14 gennaio 2009 — 13 agosto 2010per un anno
  8. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  9. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  10. 13 agosto 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  11. 30 giugno 2003 — 13 agosto 2003per un mese
  12. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  13. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  14. 12 gennaio 1999 — 14 gennaio 2001per 2 anni
  15. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  16. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  17. 18 maggio 1992 — 24 gennaio 1995testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 2005 al 14 gennaio 2007. 38 parole tolte, 32 parole aggiunte.

… CEE n. 3820/85 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: euro 137,55 a euro 550,20 aggiunto: Euro 143 a Euro 570. Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero e' sprovvisto … CEE n. 3820/85 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: euro 137,55 a euro 550,20 aggiunto: Euro 143 a Euro 570. Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste nel comma 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: € 20,77 a € 85,26 aggiunto: Euro 22 a Euro 88. Chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto … dell'orario di servizio e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: € 20,77 a € 85,26, aggiunto: Euro 22 a Euro 88, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato. … il viaggio e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: euro 1.626,45 a euro 6.506,85, aggiunto: Euro 1.685 a Euro 6.741, nonche' con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di … incompleti o alterati e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: € 71,05 a € 286,38 aggiunto: Euro 74 a Euro 296 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 29 dicembre 2006

    Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art174 · fonte del testo

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