Art. 171 c.d.s. — Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote

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E' fatto obbligo durante la marcia di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti: ((a) ai conducenti alla guida di ciclomotori a due ruote e di motocicli di qualsiasi cilindrata a due ruote, ovvero di motocarrozzette, nonche' agli eventuali passeggeri)). ((1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti di ciclomotori e motocicli, anche a tre ruote, purche' dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonche' di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza. Il regolamento definisce i requisiti tecnici della cellula di sicurezza, dei sistemi di ritenuta e dei dispositivi previsti dal presente comma)) Chiunque viola le presenti norme e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente. 19 29 Se la violazione e' commessa da conducente minorenne, in luogo della sanzione pecuniaria si applica il fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni. 19 29 I caschi di cui al comma 4, ancorche' utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Testo in vigore dal 30 marzo 2000 al 14 gennaio 2001

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 118/2009

    Questione infondata
    24 aprile 2009

    Nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 171 e 213, comma 2- sexies , del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, quest'ultimo censurato nel testo originario introdotto dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che prevede la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo, deve essere disattesa la richiesta di restituzione degli atti al remittente in relazione alle modifiche apportate all'art. 213, comma 2- sexies , tenuto conto che, considerata l'epoca dell'infrazione, la norma de qua continua, ratione temporis , ad applicarsi nel testo originario.

    Art. 3 cost. · Art. 171 c.d.s. · Art. 27 cost. · Art. 172 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 60/2008

    Questione inammissibile
    13 marzo 2008

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 171, comma 1- bis , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma aggiunto dall'art. 33 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 e poi sostituito dall'art. 3, comma 11, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell'art. 172, comma 8, lettera f) ( recte : lettera e) ), del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per mancata previsione dell'esenzione dall'obbligo per i conducenti di ciclomotori di indossare il casco protettivo per chi sia affetto da patologia che sarebbe aggravata dall'uso di tale dispositivo di sicurezza. Infatti, il giudice rimettente ha omesso una compiuta descrizione della fattispecie, impedendo così di vagliare l'effettiva applicabilità della norma denunciata al giudizio principale, con conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza della questione.

    Art. 3 cost. · Art. 171 c.d.s. · Art. 33 Interventi nel settore dei trasporti · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 376/2006

    Questione inammissibile
    14 novembre 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2- sexies (comma introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c) , numero 2, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurati in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione. Le ordinanze di rimessione, infatti, limitandosi ad enunciare un preteso contrasto fra le norme censurate e gli evocati parametri costituzionali senza alcuna motivazione, difettano della descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus , e ciò si risolve in una carenza di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione. > >- Per l'affermazione secondo cui le omesse descrizioni delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus , giacchè si risolvono nella radicale carenza di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza, comportano "la manifesta inammissibilità della questione" sollevata, v. citate ordinanze nn. 228, 164, 161, 123/2006 e n. 123/2005.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 171 c.d.s. · Art. 213 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (8)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

22 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 10 novembre 2021 — oggiin vigoreper 5 anni
  2. 15 gennaio 2021 — 10 novembre 2021per 10 mesi
  3. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  4. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  5. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  6. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  7. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  8. 13 agosto 2010 — 15 gennaio 2011per 5 mesi
  9. 14 gennaio 2009 — 13 agosto 2010per un anno
  10. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  11. 29 novembre 2006 — 14 gennaio 2007per un mese
  12. 14 gennaio 2005 — 29 novembre 2006per un anno
  13. 13 agosto 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  14. 14 gennaio 2003 — 13 agosto 2003per 7 mesi
  15. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  16. 30 marzo 2000 — 14 gennaio 2001per 10 mesi
  17. 31 dicembre 1999 — 30 marzo 2000per 3 mesi
  18. 12 gennaio 1999 — 31 dicembre 1999per 12 mesi
  19. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  20. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  21. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  22. 18 maggio 1992 — 1 ottobre 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 30 marzo 2000

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1999 al 30 marzo 2000. 15 parole tolte, 76 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) ai conducenti tolto: minorenni alla guida di ciclomotori a due ruote e di motociclitolto: ;

tolto: b) ai conducenti di motocicli di qualsiasi cilindrata, o aggiunto: di qualsiasi cilindrata a due ruote, ovvero di motocarrozzette, nonche' agli eventuali passeggeritolto: , questi ultimi anche se minorenni.aggiunto: . 1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti di ciclomotori e motocicli, anche a tre ruote, purche' dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonche' di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza. Il regolamento definisce i requisiti tecnici della cellula di sicurezza, dei sistemi di ritenuta e dei dispositivi previsti dal presente comma Chiunque viola le presenti norme e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art171 · fonte del testo

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