Corte costituzionale

Sentenza n. 180/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/1994 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della

legge 11 gennaio 1986, n. 3 (Obbligo dell'uso del casco protettivo

per gli utenti di motocicli, ciclomotori e motocarrozzette;

estensione ai motocicli e ciclomotori dell'obbligo del dispositivo

retrovisivo) e 171, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) promossi con le

seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa l'11 maggio 1993 dal Pretore

di Salerno nel procedimento civile vertente tra Farina Giuseppe ed il

Prefetto di Salerno iscritta al n. 438 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima

serie speciale, dell'anno 1993; 2) ordinanza emessa l'8 luglio 1993

dal Pretore di Milano nei procedimenti civili riuniti, vertenti tra

Pagani Giovanni ed il Prefetto di Milano iscritta al n. 646 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1994 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza dell'11 maggio 1993 (reg. ord. n. 438 del

1993), emessa nel corso di un giudizio di opposizione avverso

un'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il

Pretore di Salerno ha sollevato questioni di legittimità

costituzionale: a) "del regime sanzionatorio introdotto dagli artt.

1, 2, e 3" della legge 11 gennaio 1986 n. 3 (Obbligo dell'uso del

casco protettivo per gli utenti di motocicli, ciclomotori e

motocarrozzette; estensione ai motocicli e ciclomotori dell'obbligo

del dispositivo retrovisivo), in riferimento agli artt. 3 e 32 della

Costituzione; b) degli stessi articoli e dell'art. 171, comma 1,

lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo

codice della strada), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13,

primo comma e 16, primo comma, della Costituzione, "nella parte in

cui obbligano a comportamenti diversi cittadini maggiorenni (i

ciclomotoristi ed i motociclisti) che si trovano nelle medesime

condizioni (circolazione urbana a bassa velocità imposta, su veicoli

a motore a due ruote)" nonché, in riferimento all'art. 32 della

Costituzione, "nella parte in cui .. impongono al cittadino

maggiorenne che si ponga alla guida di un motociclo di indossare il

casco protettivo", là dove il parametro costituzionale autorizza

"forme di ingerenza del potere statale nella sfera individuale del

cittadino solo quando sia posto in pericolo il diritto alla salute di

terzi individui".

Il giudice a quo denuncia per irragionevolezza il regime

sanzionatorio, previsto dall'art. 3 della legge n. 3 del 1986, per

l'inottemperanza all'obbligo di usare il casco protettivo, in

relazione a diverse ipotesi disciplinate con minore severità dal

codice della strada, nel testo vigente all'epoca della commessa

infrazione. Così, a fronte di una sanzione amministrativa da lire

100 mila a lire 500 mila, prevista dalla norma impugnata per il

comportamento omissivo di un soggetto che pone in pericolo

esclusivamente la propria salute, il precedente codice della strada

(d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 e successive modifiche) puniva con più

modeste sanzioni colui che, durante la guida, manteneva una velocità

tale da porre in pericolo l'altrui incolumità (art. 102) o colui che

violava le disposizioni in tema di sorpasso, mettendo a repentaglio

la vita di terze persone (art. 106).

Parimenti irragionevole sarebbe la disparità del trattamento

sanzionatorio previsto dalla norma denunciata rispetto a quello

disciplinato, in modo più mite, dalla legge 22 aprile 1989 n. 143 in

tema di violazione dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza.

Il giudice a quo denuncia ancora l'irragionevolezza del "sistema"

che riserva un diverso trattamento ai maggiorenni conducenti di

motoveicoli nel centro urbano, ove vige il limite di velocità di 50

Km/h, rispetto ai maggiorenni conducenti di ciclomotori, esonerati

dall'obbligo di indossare il casco protettivo durante la circolazione

nonostante che per essi sussista un limite di velocità di 40 Km/h di

poco inferiore a quello imposto ai primi, per i quali oltretutto sono

maggiori le condizioni di sicurezza per i diversi impianti frenanti,

la tenuta di strada e la robusta struttura del telaio che

caratterizzano i motocicli.

Così, sia la legge n. 3 del 1986 che l'art. 171, comma 1, lettere

a) e b) del nuovo codice della strada (decreto legislativo n. 285 del

1992), che ha riprodotto sostanzialmente le disposizioni precedenti,

sarebbero discriminatori nella parte in cui obbligano a comportamenti

diversi cittadini maggiorenni (ciclomotoristi e motociclisti) che si

trovano nelle medesime condizioni (ovverosia circolazione urbana a

bassa velocità imposta, su veicoli a motore a due ruote) e ciò in

contrasto con gli artt. 3, primo comma, 13, primo comma, e 16, primo

comma, della Costituzione.

Le medesime norme sarebbero poi lesive dell'art. 32 della

Costituzione, perché impongono un obbligo che si sostanzia in un

trattamento sanitario preventivo. Infatti mentre è giustificabile la

sottoposizione a obblighi coercitivi per ragioni sanitarie quando vi

sia pericolo per il diritto alla salute di terzi, sembra illegittima

la coercizione dettata da un "mero interesse" della collettività

alla tutela della salute del singolo o da motivazioni riconducibili a

generiche esigenze di limitazione dei costi economici derivanti alla

collettività dagli incidenti stradali.

2. - Nel corso di altro giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il Pretore di

Milano, con ordinanza dell'8 luglio 1993 (reg. ord. n. 646 del 1993),

ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1,

2 e 3 della legge 11 gennaio 1986 n. 3 in riferimento all'art. 3,

primo comma, della Costituzione, per irragionevolezza delle norme che

impongono l'obbligo del casco solo per i minorenni conducenti di

ciclomotori, e non per i maggiorenni, mentre prevedono per questi

ultimi l'obbligo di indossare il casco quando siano alla guida di

motoveicoli, pur in presenza di un sostanziale identico rischio,

quanto meno in ambito urbano, per i limiti di velocità imposti e per

la pericolosità dei motoveicoli che sarebbe identica a quella dei

ciclomotori; in sostanza cittadini maggiorenni (ciclomotoristi e

motociclisti), che si trovano nelle medesime condizioni di

circolazione urbana, verrebbero trattati in modo irrazionalmente

diverso.

3. - In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, per sostenere in primo luogo

l'inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 171 del d.P.R. 30 aprile 1992 n. 285,

entrato in vigore in epoca successiva a quella della commessa

infrazione e quindi inapplicabile nel giudizio a quo (reg. ord. n.

438 del 1993) ai sensi dell'art. 237 dello stesso testo legislativo,

e, nel merito, contestando tutte le censure.

In particolare, quanto alla denuncia che l'imposizione del casco

si sostanzierebbe in un inammissibile trattamento sanitario

obbligatorio, la difesa dello Stato afferma che l'individuo non ha la

libertà incondizionata di esporre la propria vita o la propria

incolumità a rischi inutili e che è interesse della collettività

che i singoli conservino la propria integrità fisica, anche

attraverso l'uso obbligatorio del casco protettivo, non tanto per

limitare le spese a carico del servizio sanitario nazionale, come si

adombra in una delle ordinanze di rimessione, quanto piuttosto per

l'esigenza di evitare costi umani e sociali connessi alla mortalità

e alle morbosità che possono dipendere dalla inosservanza delle

misure di sicurezza imposte.

Quanto poi all'altra censura, relativa ad una pretesa sproporzione

della sanzione in esame rispetto a quelle previste per altre

infrazioni, negli stessi atti difensivi si osserva che va

riconosciuta al legislatore un'ampia discrezionalità in tema di

graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, salva la loro

manifesta arbitrarietà o irragionevolezza che nella specie non

ricorrono, anche perché le condotte messe a raffronto, non essendo

omogenee, non sono comparabili.

Circa, infine, il trattamento discriminatorio che si riserverebbe,

nella circolazione urbana, ai conducenti di motoveicoli maggiorenni

rispetto ai conducenti di ciclomotori, sempre maggiorenni ed

esonerati dall'uso del casco, l'Avvocatura generale dello Stato

ricorda la giurisprudenza di questa Corte la quale esclude che da una

disciplina speciale derogatoria possa trarsi un principio per

inficiare il regime ordinario (sentt. nn. 383 e 190 del 1992; 490 e

75 del 1991; ord. n. 316 del 1991). Rileva inoltre che è inesatta

l'affermazione circa l'esistenza del limite di velocità di 50 Km/h

in ambito urbano per i motocicli, perché disattesa sia dal codice

della strada precedente (d.P.R. n. 393 del 1959, art. 103, comma 1)

sia da quello nuovo (decreto legislativo n. 285 del 1992, art. 38,

comma 4), che anzi prevede che nei centri abitati possano essere

individuate strade con limiti di velocità pari o superiori a 70

Km/h. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 3 del 1986 - che impongono

l'obbligo di indossare il casco di protezione per i motociclisti -

assumendosi (ord. n. 438 del 1993 del Pretore di Salerno) che essi

violerebbero: a) l'art. 3 Cost., per trattamento irragionevolmente

più severo rispetto ad altri comportamenti puniti con sanzioni più

modeste sia dal codice della strada nel testo vigente all'epoca

dell'infrazione (d.P.R. n. 393 del 1959 e successive modifiche), sia

dalla legge n. 143 del 1989 in tema di cinture di sicurezza; la

disparità di trattamento indicata sarebbe provata dal fatto che il

legislatore, con il nuovo codice della strada (decreto legislativo n.

285 del 1992: artt. 171, comma 2, e 172, comma 8), ha uniformato le

sanzioni previste per la violazione dell'obbligo di usare il casco e

per la violazione dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza,

attenuando il rigore delle prime (implicitamente ritenute troppo

gravose) e aumentando la misura delle seconde; b) l'art. 32 Cost.,

perché il trasgressore porrebbe in pericolo esclusivamente la

propria salute, nei cui confronti la collettività vanterebbe un

"mero interesse", là dove altri comportamenti trasgressivi alle

norme del codice della strada, puniti in modo più lieve,

determinerebbero un pericolo per l'altrui incolumità, tutelata dalla

norma costituzionale invocata come diritto fondamentale

dell'individuo; c) congiuntamente con l'art. 171, comma 1, del

decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), che

ne riproduce le disposizioni, "l'art. 3, primo comma, in relazione

agli artt. 13, primo comma, e 16, primo comma, della Costituzione",

perché obbligano i cittadini maggiorenni a comportamenti diversi a

seconda che siano alla guida di motocicli (con obbligo del casco) o

di ciclomotori (senza obbligo del casco), nonostante che si trovino

nelle medesime condizioni rappresentate dalla circolazione urbana

(con limiti di velocità simili per entrambi i veicoli: 50 Km/h per

le moto e 40 Km/h per i ciclomotori) e dall'uso, in entrambe le

ipotesi, di veicoli a due ruote; d) l'art. 32 della Costituzione in

quanto, obbligando il cittadino maggiorenne motociclista a

proteggersi con il casco, imporrebbero un trattamento sanitario non

giustificato per l'assenza di pericolo alla salute di terzi.

Con l'ordinanza n. 646 del 1993 del Pretore di Milano si sostiene

che gli stessi artt. 1, 2 e 3 della legge n. 3 del 1986 violerebbero

l'art. 3 della Costituzione: e) per disparità di trattamento, in

quanto obbligano solo i minorenni ad indossare il casco quando siano

alla guida di ciclomotori ed esonerano invece i maggiorenni, pur in

presenza di un sostanziale identico rischio; f) per irragionevolezza,

in quanto obbligano chiunque ad indossare il casco, quando sia alla

guida di motoveicoli oltre i 50 c.c., senza considerare che tali

veicoli, almeno in ambito urbano, presentano una pericolosità

identica a quella dei ciclomotori.

2. - I due giudizi possono essere riuniti e decisi con unica

pronunzia, perché riguardano questioni analoghe.

3. - Va preliminarmente condivisa l'eccezione, sollevata

dall'Avvocatura generale dello Stato, di inammissibilità della

questione riguardante l'art. 171, comma 1, lettere a) e b) del nuovo

codice della strada (approvato con d.P.R. 30 aprile 1992, n. 285),

non dovendo di esso fare applicazione il giudice a quo (reg. ord. n.

438 del 1993), in quanto i fatti oggetto del giudizio al suo esame

sono anteriori all'entrata in vigore di detta norma.

4. - Nel merito le questioni riguardanti gli artt. 1, 2 e 3 della

legge 11 gennaio 1986, n. 3, sollevate con entrambe le ordinanze, non

sono fondate.

Relativamente alla questione riferita all'art. 3 della

Costituzione sotto il profilo della "manifesta irragionevolezza del

severo regime sanzionatorio previsto dall'art. 3" della legge 11

gennaio 1986, n. 3 (che stabiliva, per chi non indossa il casco, come

prescritto, la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 200.000

nel caso di ciclomotori o da lire 100.000 a lire 500.000 nel caso di

motoveicoli) rispetto al regime relativo ad altre infrazioni del

codice della strada abrogato ma vigente all'epoca delle infrazioni,

osserva la Corte, che, rispetto alle misure delle sanzioni stabilite

dalla legge, problemi di costituzionalità potrebbero porsi solo in

presenza di una sproporzione così macroscopica da far apparire

arbitraria o manifestamente irragionevole la determinazione delle

sanzioni stesse.

L'ordinanza (reg. ord. n. 438 del 1993) assume a raffronto, con le

indicate sanzioni previste dalle norme impugnate, quelle stabilite

dall'abrogato codice della strada per comportamenti che, si

asserisce, ponevano a repentaglio l'altrui incolumità: come nel caso

dell'art. 102, che, per il superamento di limiti di velocità,

prevedeva la sanzione pecuniaria da lire 25.000 a lire 100.000 e, nei

casi più gravi, da lire 30.000 a lire 250.000, o come nel caso

dell'art. 106, che, in materia di sorpasso, prevedeva sanzioni da

lire 20.000 a lire 50.000 e, nelle ipotesi più gravi, da lire

100.000 a lire 250.000. Così' ancora si pone a raffronto la

sanzione, stabilita dalla legge n. 143 del 1989, per la violazione

dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza, da lire 60.000 a

lire 100.000, ridotta a metà per le violazioni nel centro abitato.

Osserva la Corte che la comparazione proposta non fa apparire ictu

oculi sproporzionata la misura della sanzione prevista dalle norme

impugnate che non può perciò considerarsi irragionevole, tanto più

che la sanzione minima, che ben potrebbe essere irrogata da parte di

chi ritenga di scarsa gravità l'infrazione, è prevista in limiti

ragionevolmente modesti e vicini a quelli delle ipotesi assunte a

paragone.

Né può seguirsi l'ordine di idee del giudice a quo circa la

maggiore pericolosità delle altre ipotesi, invocate a raffronto, e

punibili con sanzioni meno elevate, trattandosi di apprezzamenti

compiuti dal legislatore che, se mantenuti nei limiti della

ragionevolezza, come nella specie, non sono censurabili in sede di

sindacato di costituzionalità.

Così, parimenti, non può ritenersi in sé dimostrativa della

irragionevolezza della misura della sanzione amministrativa in

questione, l'avvenuta sua equiparazione, in occasione della

emanazione del nuovo codice della strada, a quella prevista per

l'inosservanza dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza.

Considerando che, per le ragioni già esposte, il preesistente

divario fra le due ipotesi normative messe a raffronto non appariva

frutto di scelte legislative arbitrarie, la circostanza che il

legislatore, nel disporre il riassetto dell'intera materia, abbia

successivamente operato l'equiparazione di trattamenti sanzionatori,

prima diversificati, sulla base di nuove valutazioni, non implica di

per sé un giudizio di disvalore per il trattamento precedentemente

previsto nelle stesse materie.

5. - Per quel che concerne il riferimento all'art. 32 della

Costituzione (parametro che è invece stato espressamente disatteso

nell'altra ordinanza n. 646 del 1993), che dal Pretore di Salerno

viene invocato sia per suffragare la già illustrata censura di

irragionevolezza, sia per formulare una autonoma censura che, a

differenza della prima circa la misura della sanzione, investe in

radice l'assoggettamento a sanzione dell'infrazione all'obbligo del

casco, la Corte ritiene la questione non fondata, sotto entrambi i

profili.

Non può difatti condividersi la tesi, su cui detti profili si

fondano, per la quale l'ingerenza statale nella sfera del cittadino

sarebbe consentita solo se sia posto in pericolo il diritto alla salute di terzi individui, mentre quando "la collettività nei

confronti della salute dell'individuo vanta un mero interesse"

sarebbe "illegittima ogni imposizione o limitazione" di diritti di

libertà, come quello "di circolazione ed in genere di

estrinsecazione della personalità".

L'assunto, secondo cui l'art. 32 della Costituzione consentirebbe

limitazioni al diritto di circolazione solo se venisse in gioco il

diritto alla salute di soggetti terzi rispetto a colui cui vengono

imposte quelle limitazioni, con la previsione di sanzioni in caso di

inosservanza, non può essere condiviso. Specie quando, come nella

materia in esame, si è in presenza di modalità, peraltro neppure

gravose, prescritte per la guida di motoveicoli, appare conforme al

dettato costituzionale, che considera la salute dell'individuo anche

interesse della collettività, che il legislatore nel suo

apprezzamento prescriva certi comportamenti e ne sanzioni

l'inosservanza allo scopo di ridurre il più possibile le

pregiudizievoli conseguenze, dal punto di vista della mortalità e

della morbosità invalidante, degli incidenti stradali. Non può

difatti dubitarsi che tali conseguenze si ripercuotono in termini di

costi sociali sull'intera collettività, non essendo neppure

ipotizzabile che un soggetto, rifiutando di osservare le modalità

dettate in tale funzione preventiva, possa contemporaneamente

rinunciare all'ausilio delle strutture assistenziali pubbliche ed ai

presidi predisposti per i soggetti inabili. Le misure dirette ad

attenuare le conseguenze che possano derivare dai traumi prodotti da

incidenti, nei quali siano coinvolti motoveicoli, appaiono perciò

dettate da esigenze tali da non far reputare irragionevolmente

limitatrici della "estrinsecazione della personalità" le

prescrizioni imposte dalle norme in questione. D'altronde si deve

osservare che queste non limitano in alcun modo la libertà di

circolazione, intesa nel senso di spostamento da una parte all'altra

del territorio, che è la libertà essenzialmente tutelata dall'art.

16 della Costituzione, anch'esso invocato dal giudice a quo, ma

dettano solo alcune modalità da osservarsi da chi voglia utilizzare

determinati mezzi semoventi. Se dunque la prescrizione è diretta a

prevenire i danni alle persone, il che costituisce in modo

indubitabile interesse della collettività, essa, anche sotto questo

aspetto, deve ritenersi immune dalle censure prospettate.

In proposito non può tralasciarsi di considerare i dati delle

rilevazioni statistiche condotte nel nostro Paese ed all'estero,

indicati anche nella documentazione versata in atti dalla Avvocatura

generale dello Stato, dai quali risulta il notevole abbassamento

della mortalità e delle morbosità invalidanti verificatosi dopo

l'adozione dell'obbligo del casco per i guidatori di motoveicoli.

L'effetto positivo, in termini di costi sociali, è perciò

indubbio, tenuto anche conto che il legislatore, nel suo

apprezzamento, si è mantenuto nell'alveo delle sanzioni

amministrative, di misure cioè qualitativamente più tenui di quelle

penali e che fanno guardare perciò con favore alla scelta

legislativa operata in relazione alle finalità di prevenzione che si

è inteso perseguire.

Quanto alle considerazioni formulate in una delle ordinanze di

rimessione (reg. ord. n. 438 del 1993), circa la maggiore convenienza

dell'uso dei motoveicoli dal punto di vista dell'inquinamento

atmosferico e della "diminuzione della congestione (del traffico) a

cagione del minor spazio occupato", esse investono valutazioni di

merito che rientrano nella discrezionalità del legislatore, cui

spetta di considerare comparativamente i vantaggi e gli svantaggi, in

termini di costi sociali, che determinate scelte comportano e che

possono formare oggetto di sindacato di costituzionalità solo se

irragionevoli.

Parimenti non può ritenersi influente nel presente giudizio di

costituzionalità il mutamento di indirizzo che il giudice a quo

ricorda essersi verificato in qualche altro paese sul punto

dell'obbligo del casco, trattandosi comunque di scelte opinabili sul

piano dell'opportunità e che, comportando vantaggi e svantaggi, non

possono condizionarsi a vicenda da Stato a Stato.

6. - Anche le censure formulate, nell'ordinanza n. 438 del 1993,

in riferimento "all'art. 3, primo comma, in relazione agli artt. 13,

primo comma, e 16, primo comma della Costituzione", e nell'ordinanza

n. 646 del 1993 "per irragionevolezza", sono palesemente infondate.

Trattasi invero di censure fra loro simili essendo dirette a

denunciare, nella prima ordinanza (n. 438 del 1993), il previsto

assoggettamento dei maggiorenni nei centri urbani a comportamenti

diversi a seconda che siano alla guida di motoveicoli superiori a 50

c.c. (nel qual caso è prescritto l'obbligo del casco) o inferiori a

tale cilindrata, nonostante che, si asserisce, le condizioni di

pericolosità siano le stesse e, nella seconda ordinanza (n. 646 del

1993), l'obbligo previsto per tutti, maggiorenni o minorenni, di

indossare il casco nei centri urbani, per la guida di motoveicoli

superiori ai 50 c.c., nonostante che la diversa età dei soggetti non

avrebbe potuto consentire tale uniformità.

Osserva la Corte che l'aver assoggettato all'obbligo del casco nei

centri abitati il maggiorenne quando il motoveicolo superi i 50 c.c.,

nonostante che le condizioni del traffico siano sempre le stesse di

quando egli sia alla guida di veicoli di potenza inferiore, non

appare irragionevole, stante l'obbiettiva diversità delle due

situazioni che giustifica la differente scelta del legislatore.

Questi deve aver evidentemente considerato, nel proprio

apprezzamento, il maggior grado di pericolosità cui può esporre la

guida di un motoveicolo di potenza maggiore nel traffico urbano,

facendo prevalere questo aspetto sull'altro che riguarda le

condizioni del traffico, ritenute invece preminenti dal giudice a

quo.

Tale valutazione non appare arbitraria e giustifica perciò la

scelta operata di imporre anche al maggiorenne l'obbligo del casco

nei centri abitati, quando sia alla guida di motoveicoli di

cilindrata maggiore.

La circostanza poi che in questo modo il maggiorenne, alla guida

nel centro abitato di un motoveicolo superiore ai 50 c.c., venga

equiparato al minorenne, non pone problemi di costituzionalità,

perché anche qui la scelta del legislatore non è censurabile in

quanto le condizioni di maggiorenne o di minorenne non impongono

necessariamente una diversità di trattamento quando il legislatore

non ravvisi alcuna esigenza di differenziazione nella disciplina in

relazione all'età, come sembrerebbe invece voler sostenere il

giudice a quo, per il quale tali condizioni dovrebbero

automaticamente escludere il maggiorenne da un certo tipo di sanzione

sol perché vi è assoggettato il minorenne.

7. - Quanto infine alla censura - in un certo senso contrastante

con quella per ultimo esaminata - di disparità di trattamento che

sarebbe operata a danno dei soggetti minori di età, obbligati, a

differenza di quelli di maggiore età, ad indossare il casco nei

centri urbani anche se siano alla guida di veicoli di cilindrata

inferiore a 50 c.c., va rilevato che l'obbiettiva diversità di

situazioni legate all'età, mentre non obbliga, come si è detto in

precedenza (n. 6), ad adottare discipline differenziate, quando

l'uniformità non appaia irragionevole, giustifica, per intuitive

considerazioni, il differente trattamento da parte del legislatore,

salvo anche in questa ipotesi - si direbbe simmetrica all'altra - che

la diversità di trattamento a causa dell'età risulti irragionevole.

Ciò che, palesemente, non è dato nella specie di riscontrare,

essendo plausibile che il minore sia circondato di particolari

cautele, del tipo di quella oggetto delle norme impugnate, che, in

funzione preventiva, si esprimono con la comminatoria di una sanzione

amministrativa, data l'esigenza di tenere maggiormente avvertiti

soggetti con più limitata esperienza.

In definitiva, in presenza di determinate situazioni, spetta al

legislatore la scelta di adottare o meno discipline diversificate in

ragione dell'età dei soggetti destinatari delle norme, il che non

pone problemi di costituzionalità se la scelta nell'uno o nell'altro

senso non risulti irragionevole.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 171, comma 1, lettere a) e b), del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)

sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo comma,

16, primo comma, e 32 della Costituzione, dal Pretore di Salerno con

l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 438 del 1993);

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 1, 2 e 3, della legge 11 gennaio 1986, n. 3 (Obbligo

dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli,

ciclomotori e motocarrozzette; estensione ai motocicli e ciclomotori

dell'obbligo del dispositivo retrovisivo) sollevate, in riferimento

agli artt. 3, 13, primo comma, 16, primo comma, e 32 della

Costituzione, dal Pretore di Salerno, con la medesima ordinanza;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 1, 2 e 3 della stessa legge n. 3 del 1986, sollevate, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Milano con

l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 646 del 1993).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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