Corte costituzionale

Ordinanza n. 348/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/11/2001 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 171 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),

promosso, con ordinanza emessa il 6 novembre 2000, dal giudice di

pace di Cesena, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Maraldi

Arnaldo e il Sindaco del comune di Cesena, iscritta al n. 836 del

registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che il giudice di pace di Cesena, con ordinanza del

6 novembre 2000, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 171

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), "nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'obbligo di

indossare il casco per coloro che risultino affetti da patologie che

ne impediscano l'uso, contrariamente a quanto previsto dall'art. 172

della stessa legge per coloro che si trovano in analoga situazione

rispetto alle cinture di sicurezza";

che il rimettente, nel rilevare che le menzionate

disposizioni disciplinano "situazioni omogenee e sostanzialmente

identiche", dirette al medesimo fine di tutelare l'integrità fisica

dei conducenti o dei passeggeri, ritiene non giustificata la mancata

previsione, da parte dell'art. 171 del codice della strada, di una

esenzione analoga a quella prevista dall'art. 172, comma 3, lettera

f), il quale esclude l'obbligo di utilizzazione delle cinture di

sicurezza per le persone che risultino affette da patologie

particolari, che costituiscano controindicazione specifica all'uso

delle cinture medesime;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale

ha concluso per l'infondatezza della questione, stante la diversità

della situazioni poste a confronto.

Considerato che il rimettente, nell'invocare l'art. 3 della

Costituzione, prospetta una disparità di trattamento tra situazioni

che, invero, non possono, contrariamente a quanto assume l'ordinanza,

ritenersi omogenee;

che, infatti, l'obbligo di indossare il casco protettivo,

contemplato, dalla disposizione denunciata, per i conducenti di

ciclomotori a due ruote, motocicli a due ruote e motocarrozzette,

nonché per gli eventuali passeggeri, trae origine da ragioni di

esposizione al rischio di eventi pregiudizievoli derivanti dalla

circolazione stradale, strettamente legati alle caratteristiche

strutturali del veicolo condotto; ragioni che sono del tutto diverse

da quelle che hanno determinato il legislatore a disciplinare l'uso

delle cinture di sicurezza;

che, peraltro, nell'ambito della situazione dedotta come

tertium comparationis la disciplina invocata dal rimettente

costituisce un trattamento derogatorio al regime generale della

materia;

che, tenuto conto di ciò, e in assenza di una ratio che

imponga l'estensione della disciplina, invocata come tertium

comparationis al caso oggetto del giudizio a quo la questione deve

essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 171 del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, con

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice di pace di

Cesena, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della consulta, il 5 novembre 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 novembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:348 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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