Art. 167 c.d.s. — Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi

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I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa e' superiore a 10 t e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

  • a)((da L. 63.510 a lire 254.030)), se l'eccedenza non supera 1 t; 19 29 43
  • b)((da L. 127.020 a L. 508.070)), se l'eccedenza non supera le 2 t; 19 29 43
  • c)((da L. 254.030 a L. 1.016.140)), se l'eccedenza non supera le 3 t; 19 29 43
  • d)((da L. 635.090 a L. 2.540.350)), se l'eccedenza supera le 3 t. 19 29 43 Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorche' la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione e' soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia di eccedenza di massa nel complesso. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da L. 254.030 a L. 1.016.140)), ferma restando la responsabilita' civile di cui all'art. 2054 del codice civile. 19 29 43 Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonche' i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonche' al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo e' tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando e' accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio e' subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio e' subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento e' prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validita' dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonche' i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l' accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Decreto 29 dicembre 2000

43

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Testo in vigore dal 14 gennaio 2001 al 14 gennaio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

21 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 6 agosto 2022 — oggiin vigoreper 4 anni
  2. 15 gennaio 2021 — 6 agosto 2022per un anno
  3. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  4. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  5. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  6. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  7. 25 marzo 2012 — 15 gennaio 2013per 10 mesi
  8. 15 gennaio 2011 — 25 marzo 2012per un anno
  9. 14 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  10. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  11. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  12. 14 gennaio 2003 — 14 gennaio 2005per 2 anni
  13. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  14. 31 dicembre 1999 — 14 gennaio 2001per un anno
  15. 12 gennaio 1999 — 31 dicembre 1999per 12 mesi
  16. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  17. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  18. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  19. 13 febbraio 1993 — 1 ottobre 1993per 8 mesi
  20. 9 febbraio 1993 — 13 febbraio 1993per 4 giorni
  21. 18 maggio 1992 — 9 febbraio 1993testo originarioper 9 mesi

Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1999 al 14 gennaio 2001. 32 parole tolte, 38 parole aggiunte in 4 capoversi.

a) da tolto: lire 60.600 a lire 242.400 aggiunto: L. 63.510 a lire 254.030, se l'eccedenza non supera 1 t;

b) da tolto: lire 121.200 a lire 484.800 aggiunto: L. 127.020 a L. 508.070, se l'eccedenza non supera le 2 t;

c) da tolto: lire duecentomila a lire ottocentomila aggiunto: L. 254.030 a L. 1.016.140, se l'eccedenza non supera le 3 t;

d) da tolto: lire 606.000 a lire 2.424.000 aggiunto: L. 635.090 a L. 2.540.350, se l'eccedenza supera le 3 t. Per i veicoli di massa complessiva a … al comma 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: lire duecentomila a lire ottocentomila aggiunto: L. 254.030 a L. 1.016.140, ferma restando la responsabilita' civile di cui all'art. 2054 del codice civile. Agli …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 29 dicembre 2000

    Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art167 · fonte del testo

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