Codice della strada

Art. 163 c.d.s. — Convogli militari, cortei e simili

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 gennaio 1999 al 14 gennaio 2001. Leggi il testo vigente →

E' vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; e' vietato altresi' inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli. E' vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire 60.600 a lire 242.400)). 19 29

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1999 al 14 gennaio 2001

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Norme correlate

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Versioni nel tempo

13 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 13 gennaio 2019 — oggiin vigoreper 8 anni
  2. 15 gennaio 2015 — 13 gennaio 2019per 4 anni
  3. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  4. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  5. 14 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  6. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  7. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  8. 14 gennaio 2003 — 14 gennaio 2005per 2 anni
  9. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  10. 12 gennaio 1999 — 14 gennaio 2001per 2 anni
  11. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  12. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  13. 18 maggio 1992 — 24 gennaio 1995testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 12 gennaio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 1997 al 12 gennaio 1999. 7 parole tolte, 7 parole aggiunte.

… del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: L. 58.750 a L. 235.000 aggiunto: lire 60.600 a lire 242.400.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 22 dicembre 1998

    Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art163 · fonte del testo

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