Art. 163 c.d.s. — Convogli militari, cortei e simili
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E' vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; e' vietato altresi' inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli. E' vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila)).
Testo in vigore dal 24 gennaio 1995 al 12 gennaio 1997
