Art. 142 c.d.s. — Limiti di velocità

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Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocita' massima non puo' superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 Km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 Km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilita' di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 Km/h per le strade urbane di scorrimento, previa l'apposizione degli appositi segnali. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocita' minimi e limiti di velocita' massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro dei lavori pubblici. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocita' al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro dei lavori pubblici puo' modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro puo' anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro dei lavori pubblici puo' procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocita' sottoindicate:

  • a)ciclomotori: 45 km/h;
  • b)autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
  • c)macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;
  • d)quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
  • e)treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
  • f)autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
  • g)autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
  • h)autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
  • i)autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
  • l)mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocita' massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocita' restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocita' sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonche' le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocita', ovvero supera i limiti massimi di velocita' di non oltre 10 km/h, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 33,60 a € 137,55)). 19 29 43 52 Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 137,55 a € 550,20)). 19 29 43 52 Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 343,35 a € 1.376,55)). Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione e' commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa e' da tre a sei mesi. 19 29 43 52 Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 19,95 a € 81,90)). 19 29 43 52 Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni ivi previste sono raddoppiate. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria e' della sospensione della patente da due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione e' commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa e' da quattro a otto mesi.
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Decreto 29 dicembre 2000

43

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Decreto 24 dicembre 2002

52

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Testo in vigore dal 14 gennaio 2003 al 30 giugno 2003

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 142 c.d.s., dalle Rassegne del Massimario.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 267/2009

    Questione inammissibile
    23 ottobre 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 6 ( recte : comma 9) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, nel testo risultante dalla legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 35 e 38 della Costituzione in quanto, il rimettente, nel rivendicare un trattamento differenziato, nell'applicazione della sanzione accessoria prevista dalla norma censurata a beneficio di quei soggetti che utilizzano il proprio veicolo come strumento di lavoro, formula una richiesta di intervento additivo dal contenuto indeterminato e, comunque, non indica una soluzione costituzionalmente obbligata. Sulla manifesta inammissibilità di questioni a petitum indeterminato, vedi, citata, ordinanza n. 135/2009. >Sulla manifesta inammissibilità di questioni per mancata formulazione di un petitum specifico, vedi, citata, ex multis, ordinanza n. 417/2008.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 264/2007

    Questione infondata
    6 luglio 2007

    È manifestamente inammissibile, in riferimento all'art. 3 Cost., per disparità di trattamento e violazione del principio di ragionevolezza, la questione di legittimità costituzionale del comma 9 dell'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui mancherebbe della fissazione del limite massimo di velocità e in tal modo assoggetterebbe ad una uguale sanzione tanto il superamento di appena 1 km/h del limite di velocità di 40 km/h ivi previsto quanto il superamento di tale limite in misura indefinita. Difetta nella specie il requisito della rilevanza della questione nel giudizio a quo , in quanto quest'ultimo, concernendo una fattispecie di superamento del limite massimo di velocità di soli 12 km/h, è riconducibile esclusivamente alla previsione dell'art. 142, comma 8 (relativo alle fattispecie di superamento dei limiti massimi di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h) e non in quella del comma 9 (relativo alla fattispecie di superamento di oltre 40 km/h).

    Art. 3 cost. · Art. 142 c.d.s. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 210/2004

    Questione inammissibile
    6 luglio 2004

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 142, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, "nella parte in cui non prevede che le risultanze dei rilevamenti effettuati con apparecchi misuratori della velocità dei veicoli possano costituire fonti di prova solo se dette risultanze consistano in rilievi fotografici o di altro genere, idonei a fornire dati certi sia in relazione alla velocità tenuta sia ai dati identificativi del veicolo osservato". L’ordinanza di rimessione, infatti, omette totalmente di descrivere la fattispecie oggetto del giudizio 'a quò, in tal modo impedendo ogni valutazione della rilevanza della questione sollevata.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 142 c.d.s. · Art. 13 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (10)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

24 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 14 dicembre 2024 — oggiin vigoreper un anno
  2. 10 novembre 2021 — 14 dicembre 2024per 3 anni
  3. 15 gennaio 2021 — 10 novembre 2021per 10 mesi
  4. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  5. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  6. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  7. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  8. 29 aprile 2012 — 15 gennaio 2013per 9 mesi
  9. 15 gennaio 2011 — 29 aprile 2012per un anno
  10. 13 agosto 2010 — 15 gennaio 2011per 5 mesi
  11. 14 gennaio 2009 — 13 agosto 2010per un anno
  12. 4 ottobre 2007 — 14 gennaio 2009per un anno
  13. 14 gennaio 2007 — 4 ottobre 2007per 9 mesi
  14. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  15. 30 giugno 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  16. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  17. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  18. 31 dicembre 1999 — 14 gennaio 2001per un anno
  19. 12 gennaio 1999 — 31 dicembre 1999per 12 mesi
  20. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  21. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  22. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  23. 9 febbraio 1993 — 1 ottobre 1993per 8 mesi
  24. 18 maggio 1992 — 9 febbraio 1993testo originarioper 9 mesi

Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 2001 al 14 gennaio 2003. 30 parole tolte, 21 parole aggiunte.

… oltre 10 km/h, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: L. 63.510 a lire 254.030. aggiunto: € 33,60 a € 137,55. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: L. 254.030 a L. 1.016.140. aggiunto: € 137,55 a € 550,20. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: L. 635.090 a L. 2.540.350. aggiunto: € 343,35 a € 1.376,55. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di … al comma 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: L. 38.100 a L. 152.420 aggiunto: € 19,95 a € 81,90. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 24 dicembre 2002

    Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art142 · fonte del testo

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