Codice della strada

Art. 138 c.d.s. — Veicoli e conducenti delle Forze armate

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Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale scorta provvede il predetto comando competente. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:

  • a)all'addestramento e all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneita' e al rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate;
  • b)al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a). Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l'esame di idoneita', la patente di guida per veicoli delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, sempreche' la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorita' dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare puo' ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalita' stabilite dal Ministero dei trasporti, purche' gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d'intesa tra il Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero dei trasporti. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia. In ragione della pubblica utilita' del loro impiego in servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato ai sensi dell'art. 12, comma 1, della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato e della Protezione civile. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile e' soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125, comma 3.

Testo in vigore dal 18 maggio 1992 al 1 ottobre 1993

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art138 · fonte del testo

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