Art. 135 c.d.s. — Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo

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I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali e' valida la loro patente o il loro permesso, purche' non siano residenti in Italia da oltre un anno. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito, essi devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni internazionali. I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati veicoli, e' prescritto, altresi', il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente o del permesso rilasciati dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorita' competente dello Stato ove e' stata rilasciata la patente. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila)). Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o di idoneita', quando prescritto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila)). I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale, rilasciati da uno Stato estero, sono tenuti alla osservanza di tutte le prescrizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1995 al 12 gennaio 1997

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  3. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  4. 2 febbraio 2013 — 14 gennaio 2017per 4 anni
  5. 15 gennaio 2013 — 2 febbraio 2013per 18 giorni
  6. 15 maggio 2011 — 15 gennaio 2013per un anno
  7. 15 gennaio 2011 — 15 maggio 2011per 4 mesi
  8. 14 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  9. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  10. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  11. 14 gennaio 2003 — 14 gennaio 2005per 2 anni
  12. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  13. 31 dicembre 1999 — 14 gennaio 2001per un anno
  14. 12 gennaio 1999 — 31 dicembre 1999per 12 mesi
  15. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  16. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  17. 18 maggio 1992 — 24 gennaio 1995testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 24 gennaio 1995

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1992 al 24 gennaio 1995. 8 parole tolte, 8 parole aggiunte.

… comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tolto: centomila a lire quattrocentomila aggiunto: centottomila a lire quattrocentotrentaduemila. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o di idoneita', quando prescritto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tolto: duecentomila a lire ottocentomila aggiunto: duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale, rilasciati da …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art135 · fonte del testo

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