Art. 134 c.d.s. — Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri

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Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano gia' adempiuto alle formalita' doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1 scaduta di validita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire 121.200 a lire 484.800)). Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 16 19 29

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

16

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 110 (in G.U. 1a s.s. 17/4/1996, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo anche quando sia disposta la proroga della carta di circolazione successivamente al sequestro del veicolo.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1999 al 14 gennaio 2001

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 110/1996

    Ha colpito questo articolo
    12 aprile 1996

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, comma primo, Cost. (canone della ragionevolezza), l'art. 134, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo anche quando sia disposta la proroga della carta di circolazione successivamente al sequestro del veicolo, in quanto - postoché la confisca obbligatoria in tutti i casi in cui sia scaduta la carta di circolazione, senza eccezione alcuna e senza valutazione delle diverse situazioni di fatto prospettabili alla competente autorità amministrativa, collide con il richiamato canone costituzionale - la limitazione della dichiarazione di illegittimità costituzionale alla predetta parte della disposizione impugnata consente a questa di operare con rigore nell'unica direzione ammissibile (abuso del diritto), tenendo distinte le meno gravi violazioni del precetto, ed assicura contestualmente una soluzione immediata per quei casi meritevoli di considerazione da parte dell'ordinamento. - S. nn. 229/1974, 259/1976, 371/1994. red.: S. Di Palma

    Art. 134 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

17 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 15 gennaio 2021 — oggiin vigoreper 6 anni
  2. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  3. 15 gennaio 2015 — 13 gennaio 2019per 4 anni
  4. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  5. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  6. 14 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  7. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  8. 23 febbraio 2006 — 14 gennaio 2007per 11 mesi
  9. 14 gennaio 2005 — 23 febbraio 2006per un anno
  10. 13 agosto 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  11. 14 gennaio 2003 — 13 agosto 2003per 7 mesi
  12. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  13. 12 gennaio 1999 — 14 gennaio 2001per 2 anni
  14. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  15. 18 aprile 1996 — 12 gennaio 1997per 9 mesi
  16. 24 gennaio 1995 — 18 aprile 1996per un anno
  17. 18 maggio 1992 — 24 gennaio 1995testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 12 gennaio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 1997 al 12 gennaio 1999. 7 parole tolte, 7 parole aggiunte.

… scaduta di validita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: L. 117.500 a L. 470.000 aggiunto: lire 121.200 a lire 484.800. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 22 dicembre 1998

    Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art134 · fonte del testo

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