Corte costituzionale

Sentenza n. 110/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/04/1996 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 134, secondo

comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice

della strada), promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1995 dal

Pretore di Firenze, nel procedimento civile vertente tra Bjorling

Henning Emanuel e la Prefettura di Firenze, iscritta al n. 465 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Emanuel Bjorling Henning, nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella udienza pubblica del 20 febbraio 1996 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Udito l'avv. Pier Luigi Lorenti per Emanuel Bjorling Henning e

l'Avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il presente giudizio di costituzionalità trae origine dal

procedimento civile fra Bjorling Henning Emanuel e la Prefettura di

Firenze, avente a oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza

prefettizia che ingiungeva al Bjorling, per infrazione all'art. 134

del nuovo codice della strada, il pagamento della sanzione pecuniaria

amministrativa di lire 200.000 e disponeva la confisca dell'auto di

sua proprietà: un veicolo targato EE (escursionisti esteri) con

carta di circolazione la cui validità era scaduta e perciò già

sottoposto a sequestro dai Vigili urbani di Firenze.

Nel corso del predetto procedimento, il Pretore di Firenze ha

sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 134,

secondo comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo

codice della strada). Articolo che prevede come obbligatoria la

sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo quando

vi sia stata violazione della regola di cui al primo comma, che

indica la durata massima (un anno, salvo proroga) della validità

della carta di circolazione rilasciata ai veicoli importati

temporaneamente.

Osserva il rimettente che l'art. 213 del nuovo codice della strada

stabilisce, nell'ipotesi della vendita del veicolo, che il ricavato

serva alla soddisfazione della sanzione pecuniaria nonché alle spese

di trasporto e di custodia del veicolo, prescrivendo altresì che il

residuo eventuale sia restituito all'avente diritto. Nello statuire

l'obbligatorietà della confisca, la norma denunciata si porrebbe

dunque in contrasto con tale disposizione: in quanto sanzione

accessoria obbligatoria, la confisca sarebbe di gran lunga più

afflittiva di quella pecuniaria principale, oscillante fra un minimo

di lire 100.000 e un massimo di lire 400.000 (recte: fra un minimo di

lire 108.000 e un massimo di lire 432.000, così rivalutate le pene

originarie ai sensi dell'art. 195, terzo comma, dello stesso codice

stradale), sì che il Bjorling sarebbe privato d'un veicolo,

immatricolato nel 1992, di cospicuo valore.

L'irragionevolezza emergerebbe anche da altre considerazioni.

La carta di circolazione scaduta poteva essere prorogata ai sensi

della censurata disposizione, che non sarebbe comunque applicabile a

illeciti puniti con sanzione pecuniaria più grave (art. 142 del

nuovo codice della strada). Va osservato, d'altronde, che la confisca

prevista dal citato art. 213 configurerebbe una forma di garanzia per

il pagamento di quanto dovuto all'erario, a prescindere sia dalla

situazione patrimoniale dell'obbligato sia dal valore del veicolo.

Il giudice a quo richiama, infine, la sentenza n. 371 del 1994 con

cui questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede la confisca

del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già

immatricolato, per essere la statuizione ingiusta e lesiva del canone

generale della ragionevolezza.

La questione sarebbe rilevante, perché soltanto in seguito

all'accertamento della sua fondatezza si potrebbe pervenire

all'annullamento dell'ordinanza di confisca.

2. - Si è costituita la parte privata che - facendo propri gli

argomenti del Pretore rimettente - ha chiesto la declaratoria di

illegittimità costituzionale della disposizione in esame.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza.

Osserva l'Avvocatura che la disposizione in esame mira a prevenire

sia i fenomeni di evasione o elusione delle imposte e tasse gravanti

sui veicoli in circolazione nel territorio dello Stato sia le frodi

in danno delle finanze pubbliche quali, ad esempio, il sottrarsi al

pagamento dell'IVA sul prezzo d'acquisto o della tassa di possesso.

Nessun pregio avrebbero, poi, gli argomenti esposti nell'ordinanza,

poiché sarebbe stata del tutto ipotetica la proroga della validità

della carta provvisoria e, per quanto severa, la sanzione non

attingerebbe il limite della ragionevolezza. Né verrebbe in rilievo

la citata sentenza n. 371 del 1994, per come essa è motivata. Considerato in diritto

1. - Viene chiesto alla Corte di pronunciarsi, in relazione al

canone generale della ragionevolezza, sulla questione di

costituzionalità dell'art. 134, secondo comma, del decreto

legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), ove si

prevede la confisca obbligatoria del veicolo nell'ipotesi che se ne

faccia uso con carta di circolazione scaduta, avendo questa, ai sensi

del primo comma dello stesso art. 134, validità massima di un anno,

salvo proroga. Viene richiamato al riguardo l'art. 213 dello stesso

codice, il quale stabilisce che, in caso di confisca amministrativa e

successiva vendita, il ricavato serve a soddisfare la sanzione

pecuniaria - ove questa non sia assolta - e il pagamento delle spese

di trasporto e custodia del veicolo, mentre solo l'eventuale residuo

deve essere restituito all'avente diritto.

2. - La questione è fondata.

Chiamata di recente a esprimersi sulla confisca obbligatoria d'un

autoveicolo, con riferimento all'art. 21, terzo comma, della legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), questa Corte,

ricollegando la ratio decidendi ad altre ipotesi di confisca

risultate oggettivamente ingiuste e irrazionali (cfr. sentenze n. 259

del 1976 e n. 229 del 1974), ha dichiarato, con la sentenza n. 371

del 1994, l'illegittimità costituzionale di quella grave previsione

sanzionatoria. Decisione adottata per la evidente lesione del canone

generale di ragionevolezza, atteso che il mancato possesso della

carta di circolazione era stato preceduto dalla pregressa

immatricolazione del veicolo e, quindi, dalla positiva verifica dei

requisiti di idoneità dello stesso alla circolazione. Né

sussisteva, per il caso di specie, lesione alcuna dell'ambito di

discrezionalità riservato al legislatore come in altre ipotesi

dichiarate inammissibili da questa Corte (sentenza n. 14 del 1986).

La questione in esame, che è direttamente riferibile alla nuova

disciplina del codice della strada, deve essere risolta facendo

applicazione della ratio decidendi che è alla base della citata

sentenza n. 371 del 1994.

3. - La disposizione di cui all'art. 134 del decreto legislativo n.

285 del 1992 stabilisce che "agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per

l'esportazione, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali,

se prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti

all'estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una

carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo

eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento, come

stabilito nel regolamento".

Tale previsione - che non distingue fra veicoli appartenenti a

stranieri comunitari ed extracomunitari o a italiani che siano o meno

residenti in paesi dell'Unione europea - regola sia l'importazione

dall'estero sia l'acquisto in Italia finalizzato all'esportazione,

assoggettando a una disciplina comune casi fra loro assai diversi.

Non è chi non veda, infatti, come una cosa sia l'importazione

temporanea del veicolo di proprietà dello straniero o dell'italiano

residente all'estero e altra l'acquisto in Italia del veicolo che

sarà successivamente esportato. A tale ultima ipotesi sogliono

ascriversi quelle di abuso del diritto da parte dei cosiddetti

importatori paralleli che, fruendo dei vantaggi fiscali assicurati in

ambito comunitario ai veicoli "usati" (ma, in realtà, quasi nuovi),

lucrano sulle differenze di prezzo fra i vari mercati nazionali.

4. - L'esistenza di casi limite, tuttavia, non può giustificare

misure sanzionatorie sproporzionate, quale la confisca del veicolo

con carta di circolazione scaduta ai sensi dell'art. 134, primo

comma, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo

n. 285 del 1992.

Una simile sproporzione, come nota il giudice a quo, viene in

risalto per l'applicazione, pure al caso di specie, dell'art. 213

richiamato dall'ultima parte del secondo comma della disposizione

denunciata: allo scopo di recuperare il pagamento d'una modesta

sanzione principale, si fa carico al contravventore delle spese di

trasporto e di custodia del veicolo e, soprattutto, gli si impone la

vendita coattiva, garantendo la restituzione all'avente diritto del

"residuo eventuale" che può essere anche di gran lunga superiore

all'importo dovuto.

La confisca obbligatoria in tutti i casi in cui sia scaduta la

carta di circolazione, senza eccezione alcuna e senza valutazione

delle diverse situazioni di fatto prospettabili all'autorità

amministrativa competente, costituisce violazione del canone

costituzionale della ragionevolezza. Sì che la disposizione in esame

deve essere dichiarata incostituzionale al pari di quella già

caducata con la sentenza n. 371 del 1994.

Siffatto esito non può, tuttavia, che essere limitato alla parte

della disposizione che prevede la confisca quando il titolare del

diritto sul veicolo abbia ottenuto (anche successivamente al

sequestro) la proroga della carta di circolazione per le ragioni di

fatto che avrà inteso sottoporre all'Amministrazione. Tale

limitazione, se da un lato consente alla disposizione di operare con

rigore nell'unica direzione ammissibile, quella dell'abuso del

diritto, tenendo distinte le meno gravi violazioni del precetto,

dall'altro assicura una soluzione immediata per quei casi meritevoli

di considerazione da parte dell'ordinamento, giacché nella specie vi

è già stata una immatricolazione provvisoria che darà luogo alla

nazionalizzazione del veicolo o alla sua esportazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 134, secondo

comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice

della strada), nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa

accessoria della confisca del veicolo anche quando sia disposta la

proroga della carta di circolazione successivamente al sequestro del

veicolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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