(Immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri) 1. L'immatricolazione dei veicoli indicati nell'articolo 134 del codice e' consentita esclusivamente presso gli uffici provinciali autorizzati dalla Direzione generale della M.C.T.C. Qualora trattasi di veicoli di proprieta' di stranieri ai quali la targa viene assegnata in base alle funzioni da essi svolte in Italia, il rilascio della carta di circolazione puo' avvenire solo su esplicita autorizzazione della stessa Direzione. 2. La documentazione da allegare alla domanda per l'immatricolazione con targa EE, ((salvo quanto diversamente disposto dalle normative comunitarie relativamente alle lettere a) e b),)) e' la seguente:

  • a)bolletta doganale di importazione temporanea o di esportazione;
  • b)dichiarazione consolare attestante la residenza all'estero oppure dichiarazione, vistata da un notaio o da un pubblico funzionario italiano, rilasciata con le modalita' di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, (allegato B) o, nel caso di italiani residenti all'estero, mediante esibizione del passaporto. E' consentita la presentazione in anticipo di una dichiarazione preventiva dell'interessato contenente i dati anagrafici, la residenza all'estero, nonche' la delega fatta alle persone incaricate per lo svolgimento delle pratiche di immatricolazione. In tal caso la pratica diverra' definitiva con la presentazione della dichiarazione consolare o della dichiarazione fatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure mediante esibizione del passaporto (italiano all'estero);
  • c)dichiarazione di conformita' o certificato di origine oppure carta di circolazione originale. Nel caso di esibizione del certificato di origine o della carta di circolazione originale, il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova secondo le modalita' all'uopo dettate dal Ministero dei trasporti ((e della navigazione)) - Direzione generale della M.C.T.C. 3. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. indicati al comma 1, ricevuta la domanda, provvedono ad iscrivere il veicolo rilasciando la targa di riconoscimento prevista dall'articolo 256, comma 4, lettera b), e la carta di circolazione, secondo le pro- cedure dettate al riguardo dal Ministero dei Trasporti ((e della navigazione)) - Direzione generale della M.C.T.C.

Testo vigente dal 19 dicembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996. 19 parole aggiunte in 2 capoversi.

… stessa Direzione. 2. La documentazione da allegare alla domanda per l'immatricolazione con targa EE, aggiunto: salvo quanto diversamente disposto dalle normative comunitarie relativamente alle lettere a) e b), e' la seguente:

… sottoposto a visita e prova secondo le modalita' all'uopo dettate dal Ministero dei trasporti aggiunto: e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. 3. Gli uffici provinciali della Direzione generale della … carta di circolazione, secondo le pro- cedure dettate al riguardo dal Ministero dei Trasporti aggiunto: e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art340 · fonte del testo

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