Art. 130 c.d.s. — Revoca della patente di guida

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 2003 al 13 agosto 2003. Leggi il testo vigente →

La patente di guida e' revocata dai competenti uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri:

  • a)quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
  • b)quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non piu' idoneo; 28 40 47 57
  • c)quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.15 Allorche' siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato puo' direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validita', una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticita' previsti dall'art. 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata. 15
Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11

15

Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel modificare l'art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che la modifica al comma 1 del presente articolo decorre dal 1 ottobre 1995. Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11 ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che i provvedimenti di sospensione e di revoca della patente di guida, conseguenti alla perdita dei requisiti fisici e psichici, previsti dal presente articolo, sono adottati dal prefetto anche successivamente al 30 settembre 1995, qualora la relativa certificazione sanitaria sia stata rilasciata anteriormente al 1 ottobre 1995.

Corte Costituzionale

28

La Corte Costituzionale, con sentenza 14-21 ottobre 1998, n. 354 (in G.U. 1a s.s. 28/10/1998, n. 43), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella versione anteriore al d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che "sono stati" sottoposti a misure di sicurezza personali".

Corte Costituzionale

40

La Corte Costituzionale, con sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427 (in G.U. 1a s.s. 25/10/2000, n. 44) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 120, comma 1 e 130, comma 1, lett. b), del presente decreto legislativo, nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti alla misura di cui all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Corte Costituzionale

47

La Corte Costituzionale, con sentenza 5-17 luglio 2001, n. 251 (in G.U. 1a s.s. 25/7/2001 n. 29), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all'art. 130, comma 1, lettera b), del medesimo codice, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonche' dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come successivamente modificata e integrata".

Corte Costituzionale

57

La Corte Costituzionale, con sentenza 30 giugno-15 luglio 2003, n. 239 (in G.U. 1a s.s. 23/7/2003, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 130, comma 1, lettera b), nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

Testo in vigore dal 24 luglio 2003 al 13 agosto 2003

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 239/2003

    Ha colpito questo articolo
    15 luglio 2003

    Va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 120, comma 2 e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativamente alle previsioni degli articoli 5 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, proposta sull'assunto del carattere regolamentare delle norme impugnate. I giudici rimettenti hanno, infatti, ritenuto che la sostituzione delle disposizioni di rango legislativo non si sia perfezionata per ragioni concernenti i limiti della materia disciplinata, risultando perciò inoperante la clausola abrogatrice delle norme anteriori, prevista quale effetto di "delegificazione" conseguente all'entrata in vigore del citato regolamento, e restando esse tuttora in vigore. - In tema di spettanza ai giudici rimettenti del potere di valutare i rapporti tra le norme con forza di legge e le disposizioni che le riproducono o le modificano in atti di natura regolamentare adottati fuori della materia che la legge prevede come suscettibile di "delegificazione", citata l'ordinanza n. 230/1999. - Tra i precedenti in termini, citate la sentenza n. 251/2001; le ordinanze n. 440/2001 e n. 587/2000.

    Art. 120 c.d.s. · Art. 130 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 427/2000

    Ha colpito questo articolo
    18 ottobre 2000

    Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come sostituiti dal d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 impugnati, in riferimento agli artt. 3, 4, 76 e 97 della Costituzione, nella parte relativa alla previsione della revoca della patente di guida per coloro che siano o siano stati sottoposti a una misura di prevenzione. Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'esame di questioni incidentali di legittimità costituzionale riguardanti norme aventi natura regolamentare - quali quelle impugnate - eccede i limiti della giurisdizione del giudice delle leggi che è limitata all'esame delle questioni riguardanti le leggi e gli atti aventi forza di legge. L.T.

    Art. 120 c.d.s. · Art. 130 c.d.s. · Art. 2 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 354/1998

    Ha colpito questo articolo
    21 ottobre 1998

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost. in relazione all'art. 2, lett. t), l. 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale), il combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella versione anteriore al d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida dei veicoli), nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che "sono stati" sottoposti a misure di sicurezza personali, in quanto - posto che la disposizione impugnata prevede(va) la revoca della patente di guida nei confronti delle persone che "sono state" sottoposte a misura di sicurezza; che tale previsione non trova riscontro nella legislazione previgente (artt. 82, comma 1, e 91, comma 13, n. 2, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), nella quale la revoca della patente era prevista nei confronti di coloro che fossero, e non che "fossero stati", sottoposti a misura di sicurezza; e che, trattandosi di una innovazione, questa dovrebbe potersi giustificare alla stregua dei principi e criteri direttivi posti in generale dalla legge di delegazione - nessun principio o criterio direttivo (nella logica, in senso lato, penalistica, che presiede alla misura della revoca della patente) risulta dalla legge di delegazione, ne' direttamente, ne' indirettamente per il tramite del riferimento agli impegni comunitari o internazionali assunti dallo Stato italiano (vedi Massima B). red.: S. Di Palma

    Art. 120 c.d.s. · Art. 130 c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 luglio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2003 al 24 luglio 2003.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 30 giugno-15 luglio 2003, n. 239 (in G.U. 1a s.s. 23/7/2003, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 130, comma 1, lettera b), nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art130 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari