Art. 130 c.d.s. — Revoca della patente di guida
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La patente di guida e' revocata dal prefetto che l'ha rilasciata, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI:
- a)quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti dall'art. 119;
- b)quando il titolare non sia piu' in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 120;
- c)quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non piu' idoneo;
- d)quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero. Allorche' siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato puo' direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validita', una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticita' previsti dall'art. 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata.
Testo in vigore dal 18 maggio 1992 al 1 ottobre 1993
