Art. 130 c.d.s. — Revoca della patente di guida

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 luglio 2001 al 30 giugno 2003. Leggi il testo vigente →

La patente di guida e' revocata dai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C:

  • a)quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
  • b)quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non piu' idoneo; 28 40 47
  • c)quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.15 Allorche' siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato puo' direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validita', una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticita' previsti dall'art. 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata. 15
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11

15

Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel modificare l'art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che la modifica al comma 1 del presente articolo decorre dal 1 ottobre 1995. Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11 ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che i provvedimenti di sospensione e di revoca della patente di guida, conseguenti alla perdita dei requisiti fisici e psichici, previsti dal presente articolo, sono adottati dal prefetto anche successivamente al 30 settembre 1995, qualora la relativa certificazione sanitaria sia stata rilasciata anteriormente al 1 ottobre 1995.

Corte Costituzionale

28

La Corte Costituzionale, con sentenza 14-21 ottobre 1998, n. 354 (in G.U. 1a s.s. 28/10/1998, n. 43), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella versione anteriore al d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che "sono stati" sottoposti a misure di sicurezza personali".

Corte Costituzionale

40

La Corte Costituzionale, con sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427 (in G.U. 1a s.s. 25/10/2000, n. 44) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 120, comma 1 e 130, comma 1, lett. b), del presente decreto legislativo, nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti alla misura di cui all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Corte Costituzionale

47

La Corte Costituzionale, con sentenza 5-17 luglio 2001, n. 251 (in G.U. 1a s.s. 25/7/2001 n. 29), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all'art. 130, comma 1, lettera b), del medesimo codice, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonche' dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come successivamente modificata e integrata".

Testo in vigore dal 26 luglio 2001 al 30 giugno 2003

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 251/2001

    Ha colpito questo articolo
    17 luglio 2001

    È costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 76 della Costituzione - l'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all'art. 130, comma 1, lettera b), del medesimo codice, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata. Infatti, nell'ambito di una delega al Governo, conferita con ampiezza di scelte innovative per l'emanazione di disposizioni intese a "rivedere e riordinare" la legislazione in materia di circolazione stradale, la particolare delega (contenuta nella lettera t) dell'art. 2, comma 1, della legge n. 190/91) che abilitava il Governo stesso a operare un mero "riesame" della disciplina della revoca della patente di guida con riferimento ai soggetti sottoposti a misure di prevenzione, deve essere intesa in senso minimale, che non consente di per sé, in mancanza di specifiche disposizioni abilitanti, l'adozione di norme che siano sostanzialmente innovative, con carattere peggiorativo, rispetto al sistema legislativo preesistente. - Sull'ampiezza della delega legislativa conferita con la legge n. 190/1991, v. richiamata sentenza n. 305/1996. - In applicazione della stessa 'ratiò, v. anche la dichiarazione di illegittimità costituzionale, resa con la sentenza n. 354/1998, della stessa disposizione nella parte in cui stabiliva la revoca della patente di guida nei confronti delle persone che "erano state" sottoposte a misura di sicurezza personale. M.F.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 48/2008

    Questione infondata
    4 marzo 2008

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 120, 128 e 130, comma 1, lettera b) , del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, censurati, in riferimento agli artt. 3, 4, 29, 32 e 35 Cost., nella parte in cui precludono al giudice delle misure di prevenzione la competenza a sindacare o escludere la revoca della patente di guida, comminata al soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, qualora incida sui diritti al lavoro e alla salute. Infatti, il rimettente non si è avveduto che le disposizioni censurate, a seguito del d. P.R. 19 aprile 1994, n. 575, art. 5, hanno assunto natura regolamentare e non possono, pertanto, costituire oggetto di controllo incidentale di costituzionalità. Inoltre, l'art. 130, comma 1, lettera b) , censurato nel testo anteriore alla riforma del 1994, mentre l'art. 128, relativo alla "revisione della patente", non appare pertinente ai casi di specie. - Sul fatto che atti di natura regolamentare siano sottratti al controllo incidentale di costituzionalità v., citata, tra le molte, ordinanza n. 401/2006.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 29 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 76/2000

    Questione infondata
    22 marzo 2000

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - del combinato disposto dell'art. 117, commi 4 e 5, dell'art. 130, comma 2, dell'art. 136, comma 7, e dell'art. 142, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in quanto, premesso che la patente rilasciata da uno stato estero può avere rilievo giuridico nel nostro ordinamento solo attraverso la sua conversione e che, ove non sussistano le condizioni richieste dalla legge per tale conversione (v. art. 136 del nuovo codice della strada), lo straniero, sia pure munito di patente di guida estera, che consegua quella italiana, dovrà essere considerato, nel triennio dal conseguimento, come gli altri "neopatentati" ed assoggettato al relativo regime giuridico; il lamentato diverso trattamento sanzionatorio riservato al titolare di patente valida all'estero - che può circolare liberamente in Italia alla sola condizione di avervi stabilito la propria residenza da più di un anno - rispetto a colui il quale abbia deciso, per necessità o per scelta di conseguire la patente italiana, non implica alcuna violazione del principio di eguaglianza, che "impone che situazioni eguali siano trattate allo stesso modo e che siano, invece, disciplinate diversamente le situazioni differenti". - Cfr. S. nn. 121/1973 e 285/1992.

    Art. 3 cost. · Art. 16 cost. · Art. 117 c.d.s. · Art. 130 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 luglio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 2000 al 26 luglio 2001.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 5-17 luglio 2001, n. 251 (in G.U. 1a s.s. 25/7/2001 n. 29), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all'art. 130, comma 1, lettera b), del medesimo codice, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonche' dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come successivamente modificata e integrata".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art130 · fonte del testo

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