Art. 113 c.d.s. — Targhe delle macchine agricole
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 ottobre 1993 al 15 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →
Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 57, comma 2, lettera a), punti 1) e 2), per circolare su strada devono essere munite posteriormente di una targa ((...)) contenente i dati di immatricolazione. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360)). ((2. L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere individuato con la targa ripetitrice della macchina agricola traente, quando sia occultata la visibilita' della targa d'immatricolazione di quest'ultima)) I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso. La targatura e' disciplinata dalle disposizioni degli articoli ((99,)) 100 e 102, in quanto applicabili. Per la produzione, distribuzione e restituzione delle targhe si applica l'art. 101. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alle sanzioni stabilite dagli articoli 100, 101 e 102. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le modalita' per l'applicazione di quanto previsto al comma 4. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
4Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
Testo in vigore dal 1 ottobre 1993 al 15 gennaio 2000
