Art. 113 c.d.s. — Targhe delle macchine agricole
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Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 57, comma 2, lettera a), punti 1) e 2), per circolare su strada devono essere munite posteriormente di una targa di riconoscimento contenente i dati di immatricolazione. L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere individuato con targa ripetitrice della macchina agricola traente. Alle macchine agricole semoventi di cui al comma 1 e' rilasciato il supporto per la targa ripetitrice di quella di riconoscimento per l'individuazione dell'eventuale convoglio. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso. La targatura e' disciplinata dalle disposizioni degli articoli 100 e 102, in quanto applicabili. Per la produzione, distribuzione e restituzione delle targhe si applica l'art. 101. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alle sanzioni stabilite dagli articoli 100, 101 e 102. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le modalita' per l'applicazione di quanto previsto al comma 4.
Testo in vigore dal 18 maggio 1992 al 30 giugno 1993
