Codice della strada

Art. 106 c.d.s. — Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole

Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono essere costruite in modo che, ai fini della circolazione stradale, garantiscano sufficiente stabilita' sia quando circolano isolatamente, sia quando effettuano il traino, se previsto, sia, in- fine, quando sono equipaggiate con attrezzi portati o semiportati dei quali deve essere garantito il bloccaggio tridimensionale. Le macchine agricole semoventi devono essere inoltre costruite in modo da consentire un idoneo campo di visibilita', anche quando sono equipaggiate con cabina di guida chiusa, con dispositivi di protezione del conducente e con attrezzi portati o semiportati. Il sedile del conducente deve essere facilmente accessibile e confortevole ed i comandi adeguatamente agibili. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), escluse quelle di cui al punto 3), devono essere munite di:

  • a)dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione;
  • b)dispositivi per la frenatura;
  • c)dispositivo di sterzo;
  • d)dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;
  • e)dispositivo per la segnalazione acustica;
  • f)dispositivo retrovisore;
  • g)ruote o cingoli idonei per la marcia su strada;
  • h)dispositivi amovibili per la protezione dalle parti pericolose;
  • i)dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte per il traino;
  • l)superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del parabrezza. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 3), devono essere munite, con riferimento all'elencazione del comma 2, dei dispositivi di cui alle lettere b), c), d), g) ed h); devono inoltre essere munite dei dispositivi di cui alla lettera a), anche se amovibili; nel limite di massa di 0,3 t possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b). Le macchine agricole trainate indicate nell'art. 57, comma 2, lettera b), devono essere munite dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a), b), g), h) ed i); le macchine agricole trainate di cui all'art. 57, comma 2, lettera b), punto 1, se di massa complessiva inferiore od uguale a quella rimorchiabile riconosciuta alla macchina agricola traente per macchine operatrici trainate prive di freni, possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b) del comma 2. Sulle macchine agricole trainate, esclusi i rimorchi agricoli, e' consentito che i dispositivi di cui alla lettera a) siano amovibili. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive delle macchine agricole e ai dispositivi di cui le stesse devono essere munite, quando non espressamente previste dal regolamento, sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il ((Ministro delle politiche agricole e forestali)), fatte salve le competenze del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio)) in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Con lo stesso strumento possono essere stabilite caratteristiche, numero e modalita' di applicazione dei dispositivi di cui al presente articolo. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono inoltre rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro, nonche' per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento. Qualora i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunita' Europee, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; per l'omologazione si fa salva la facolta', per gli interessati, di richiedere l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanate dall'ufficio europeo per le Nazioni unite - Commissione economica per l'Europa, accettati dal Ministero competente per la materia. Con gli stessi decreti puo' essere reso obbligatorio il rispetto di norme di unificazione attinenti alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 4
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214

4

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Testo vigente dal 30 giugno 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 238/1994

    Questione inammissibile
    10 giugno 1994

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 106 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale) e 148, decimo e sedicesimo comma, e 237, secondo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata dal Pretore di Camerino…

    Art. 3 cost. · Art. 2 c.p. · Art. 106 Testo unico circolazione stradale · Art. 106 c.d.s.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2003

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1993 al 30 giugno 2003. 4 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… regolamento, sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro tolto: dell'agricoltura e delle foreste aggiunto: delle politiche agricole e forestali, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente aggiunto: e della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Con lo stesso strumento possono …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art106 · fonte del testo

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