Art. 113 c.d.s. — Targhe delle macchine agricole
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Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 57, comma 2, lettera a), punti 1) e 2), per circolare su strada devono essere munite posteriormente di una targa di riconoscimento contenente i dati di immatricolazione. L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere individuato con targa ripetitrice della macchina agricola traente. Alle macchine agricole semoventi di cui al comma 1 e' rilasciato il supporto per la targa ripetitrice di quella di riconoscimento per l'individuazione dell'eventuale convoglio. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso. La targatura e' disciplinata dalle disposizioni degli articoli 100 e 102, in quanto applicabili. Per la produzione, distribuzione e restituzione delle targhe si applica l'art. 101. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alle sanzioni stabilite dagli articoli 100, 101 e 102. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le modalita' per l'applicazione di quanto previsto al comma 4. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
4Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
Testo in vigore dal 30 giugno 1993 al 1 ottobre 1993
