Codice della protezione civile

Art. 29 codice della protezione civile

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[1]Partecipazione del Servizio nazionale ((alle operazioni)) di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile (Articoli 5 legge 225/1992; Articolo 4, comma 2, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005; Articolo 40, comma 2, lettera p), legge 96/2009; Articolo 10 legge 125/2014; Articolo 27 legge 115/2015)

[2]1. Ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10, della legge 11 agosto 2014, n. 125, la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero e' disciplinata con i provvedimenti previsti dagli articoli 23, 24 e 25, da adottarsi, per quanto di competenza, su richiesta del il medesimo Ministero. In tale caso la dichiarazione di cui all'articolo 23 e la deliberazione di cui all'articolo 24 assumono rispettivamente la denominazione di «dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per intervento all'estero» e «deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero». Nel decreto del Presidente del Consiglio recante la deliberazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale per intervento all'estero sono individuate le risorse finanziarie nei limiti degli stanziamenti del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 e delle risorse stanziate per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125. D'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prestare soccorso ad enti territoriali esteri con i quali abbiano costituito, nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88, un gruppo europeo di cooperazione territoriale, anche in assenza dei provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25. ((2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del Servizio nazionale al «Pool europeo di protezione civile» e a rescEU, istituiti rispettivamente, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, dagli articoli 11 e 12 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e' autorizzato, nel limite delle risorse di cui al comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi.)) 3. ((Il Capo del Dipartimento della protezione civile se riceve una richiesta di assistenza tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC), anche nelle more del decreto di dichiarazione dello stato di mobilitazione di cui all'articolo 23, comma 1, o della deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24, comma 1, puo' attivare e coordinare le risorse del Servizio nazionale, ivi incluse quelle di cui al comma 2, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri anche al fine della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.)) Il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' ((stabilire di non dispiegare le risorse del Pool europeo di protezione civile ove sussistano gli elementi ostativi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE e di ritirarle nei casi indicati all'articolo 11, paragrafo 8, della medesima decisione)). 4. Il Dipartimento della protezione civile intraprende ogni iniziativa utile alla partecipazione del Servizio nazionale ((al Pool europeo di protezione civile e a rescEU)), inclusa la conclusione di accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE.

Testo in vigore dal 27 febbraio 2020 al 18 maggio 2022

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Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 2018 al 27 febbraio 2020. 67 parole tolte, 133 parole aggiunte in 2 capoversi.

Partecipazione del Servizio nazionale tolto: agli interventi aggiunto: alle operazioni di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile (Articoli …

… territoriale, anche in assenza dei provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25. 2. tolto: Fermo restando quanto previsto dall'articolo aggiunto: Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del Servizio nazionale tolto: alla «Capacita' europea di risposta emergenziale (EERC)» istituita aggiunto: al «Pool europeo di protezione civile» e a rescEU, istituiti rispettivamente, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, tolto: dall'articolo 11 aggiunto: dagli articoli 11 e 12 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglioaggiunto: , del 17 dicembre 2013, e' autorizzato, nel tolto: rispetto del aggiunto: limite delle risorse di cui al comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS)aggiunto: , su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi. 3. tolto: Se aggiunto: Il Capo del Dipartimento della protezione civile se riceve una richiesta di assistenza tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) tolto: e non sussistono gli elementi ostativiaggiunto: , anche nelle more del decreto di dichiarazione dello stato di mobilitazione di cui all'articolo tolto: 11, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE, il Capo del Dipartimento della protezione civile, nelle more della deliberazione di aggiunto: 23, comma 1, o della deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24, tolto: attiva e coordina le risorse aggiunto: comma 1, puo' attivare e coordinare le risorse del Servizio nazionale, ivi incluse quelle di cui al comma 2 tolto: del presente articolo, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri tolto: e dandone aggiunto: anche al fine della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti. Il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' tolto: ritirare tali risorse se ricorrono i gravi motivi aggiunto: stabilire di non dispiegare le risorse del Pool europeo di protezione civile ove sussistano gli elementi ostativi di cui all'articolo 11, paragrafo tolto: 8 aggiunto: 7, della decisione n. 1313/2013/UE aggiunto: e di ritirarle nei casi indicati all'articolo 11, paragrafo 8, della medesima decisione. 4. Il Dipartimento della protezione civile intraprende ogni iniziativa utile alla partecipazione del Servizio nazionale tolto: all'EERC aggiunto: al Pool europeo di protezione civile e a rescEU, inclusa la conclusione di accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1~art29 · fonte del testo

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