Codice della protezione civile

Art. 30 codice della protezione civile

[1]Altre disposizioni relative all'utilizzo dei segni distintivi del Dipartimento della protezione civile (Articolo 15, commi 2 e 3, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009; Articolo 10-bis decreto-legge 93/2013, conv. legge 123/2013)

[2]1. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, e' esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti. 2. Ferma la facolta' del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 1, ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalita' istituzionali e dell'immagine attribuite al medesimo Dipartimento, chiunque ne faccia indebito utilizzo e' punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato. 3. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attivita' di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso. 4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresi' determinate le caratteristiche della bandiera d'istituto del Dipartimento della protezione civile, nonche' le relative modalita' d'uso e custodia.

Testo vigente dal 22 gennaio 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1~art30 · fonte del testo

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