Codice della protezione civile

Art. 5 codice della protezione civile

Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri (Articolo 1-bis, comma 2, legge 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001) Il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalita' del Servizio nazionale, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che puo' esercitare, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione di cui all'articolo 24, per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile, e determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle citta' metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, predispone gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attivita' di protezione civile di cui all'articolo 2, al fine di assicurarne l'unitarieta' nel rispetto delle peculiarita' dei territori. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attivita' di protezione civile nonche' sull'utilizzo del Fondo nazionale per la protezione civile, del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali di cui al Capo VI.

Testo vigente dal 22 gennaio 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1~art5 · fonte del testo

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