Art. 10 — Interventi internazionali di emergenza umanitaria

Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria compresi nell'ambito della CPS sono finalizzati al soccorso e all'assistenza delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo e sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia di cui all'articolo 17, anche avvalendosi dei soggetti di cui al capo VI, che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia, avvalendosi, ove possibile, dei soggetti operanti in loco per gli interventi legati alla primissima emergenza. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, puo' affidare gli interventi di soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 ad altre amministrazioni, ivi incluso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, a tale fine, agiscono secondo le proprie procedure operative e di spesa e organizzano gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con l'Agenzia di cui all'articolo 17. Resta ferma la disciplina vigente in materia di interventi di primo soccorso all'estero del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo ((29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.))

Testo vigente dal 27 febbraio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 28 agosto 2014 al 27 febbraio 2020. 18 parole tolte, 8 parole aggiunte.

… del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo tolto: 4 del decreto-legge 31 maggio 2005 aggiunto: 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. tolto: 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 aggiunto: 1.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2014-08-11;125~art10 · fonte del testo

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