Art. 46 c.p.i. — Novità

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 2010 al 23 agosto 2023. Leggi il testo vigente →

Un'invenzione e' considerata nuova se non e' compresa nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica e' costituito da tutto cio' che e' stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande ((di brevetto italiano)) o di domande di brevetto europeo ((...)) designanti ((...)) l'Italia, cosi' come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o piu' tardi. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilita' di una sostanza o di una composizione di sostanze gia' compresa nello stato della tecnica, purche' in funzione di una nuova utilizzazione.

Testo in vigore dal 2 settembre 2010 al 23 agosto 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 settembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 2005 al 2 settembre 2010. 8 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto tolto: nazionale aggiunto: italiano o di domande di brevetto europeo tolto: o internazionali designanti e aventi effetto peraggiunto: ... designanti... l'Italia, cosi' come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art46 · fonte del testo

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