Art. 21 — Descrizione e rivendicazioni della domanda di brevetto

Salvo quanto stabilito dall'articolo 148, comma 1 del Codice in tema di ricevibilita', la domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilita' deve contenere oltre a quanto indicato all'articolo 160, comma 1 del Codice, il cognome, il nome, la nazionalita' e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalita' della persona giuridica o dell'ente richiedente. Il richiedente, se risiede all'estero, deve eleggere il suo domicilio ((...)) ai sensi dell'((articolo 147, comma 3-bis,)) del Codice. ((La domanda di brevetto per invenzione che ha alla base materiale biologico di origine animale o vegetale contiene la dichiarazione di provenienza del materiale biologico utilizzato di cui all'articolo 170-bis, comma 2, del Codice.)) La mancanza della dichiarazione e' annotata sul registro dei titoli di proprieta' industriale. La descrizione di cui all'articolo 160, comma 3, lettera a) e comma 4, del Codice deve:

  • a)specificare il campo della tecnica a cui l'invenzione fa riferimento;
  • b)indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell'inventore, che sia utile alla comprensione dell'invenzione ed all'effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti specifici;
  • c)esporre l'invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi;
  • d)descrivere brevemente gli eventuali disegni;
  • e)descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell'invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti;
  • f)indicare esplicitamente, se cio' non risulti gia' ovvio dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, il modo in cui l'invenzione puo' essere utilizzata in ambito industriale. Le rivendicazioni di cui ((agli articoli 52, comma 1, e 160, comma 4,)) del Codice definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si chiede protezione. Devono essere chiare, concise, trovare completo supporto nella descrizione ed essere redatte in un documento separato secondo le seguenti formalita':
  • a)devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;
  • b)la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure e' consentito solo a scopo di maggior chiarezza;
  • c)le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione.

Testo vigente dal 9 settembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 settembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 2010 al 9 settembre 2021. 29 parole tolte, 17 parole aggiunte in 2 capoversi.

… giuridica o dell'ente richiedente. Il richiedente, se risiede all'estero, deve eleggere il suo domicilio tolto: in Italiaaggiunto: ... ai sensi dell'articolo tolto: 197 aggiunto: 147, comma 3-bis, del Codice. La domanda di brevetto per invenzione che ha tolto: per oggetto o utilizza aggiunto: alla base materiale biologico di origine animale o vegetaletolto: , deve contenere aggiunto: contiene la dichiarazione di provenienza del materiale biologico utilizzato di cui all'articolo tolto: 5 aggiunto: 170-bis, comma 2 tolto: del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78.aggiunto: , del Codice. La mancanza della dichiarazione e' annotata sul registro dei titoli di proprieta' industriale. La descrizione di cui all'articolo 160, comma 3, lettera a) e comma 4, del Codice deve:

f) indicare esplicitamente, se cio' non risulti gia' ovvio dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, il modo in cui l'invenzione puo' essere utilizzata in ambito industriale. Le rivendicazioni di cui tolto: all'articolo aggiunto: agli articoli 52, comma 1, e 160, comma 4aggiunto: , del Codice definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si chiede protezione. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2010-01-13;33~art21 · fonte del testo

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