Codice della proprietà industriale

Art. 76 c.p.i. — Nullità

Il brevetto e' nullo:

  • a)se l'invenzione non e' brevettabile ai sensi degli articoli 45, 46, 48, 49, e 50;
  • b)se, ai sensi dell'articolo 51, l'invenzione non e' descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla;
  • c)se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale ((o la protezione del brevetto e' stata estesa));
  • d)se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l'avente diritto non si sia valso delle facolta' accordategli dall'articolo 118. Se le cause di nullita' colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullita' parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso ((, e nel caso previsto dall'articolo 79, comma 3, stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione)). Il brevetto nullo puo' produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validita' e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullita'. La domanda di conversione puo' essere proposta in ogni stato e grado del giudizio. La sentenza che accerta i requisiti per la validita' ((del diverso brevetto)) dispone la conversione del brevetto nullo. Il titolare del brevetto convertito, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione, presenta domanda di correzione del testo del brevetto. L'Ufficio, verificata la corrispondenza del testo alla sentenza, lo rende accessibile al pubblico. Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata originaria del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l'oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria e gratuita non esclusiva per il periodo di maggior durata. Il brevetto europeo puo' essere dichiarato nullo per l'Italia ai sensi del presente articolo ed, altresi', quando la protezione conferita dal brevetto e' stata estesa.

Testo vigente dal 2 settembre 2010

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 settembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 2005 al 2 settembre 2010. 1 parola tolta, 24 parole aggiunte in 2 capoversi.

c) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale aggiunto: o la protezione del brevetto e' stata estesa;

… brevetto, la relativa sentenza di nullita' parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stessoaggiunto: , e nel caso previsto dall'articolo 79, comma 3, stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione. Il brevetto nullo puo' produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale … stato e grado del giudizio. La sentenza che accerta i requisiti per la validita' tolto: dei aggiunto: del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo. Il titolare del brevetto convertito, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art76 · fonte del testo

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