Codice della proprietà industriale

Art. 45 c.p.i. — Oggetto del brevetto

Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attivita' inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:

  • a)le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
  • b)i piani, i principi ed i metodi per attivita' intellettuali, per gioco o per attivita' commerciale ed i programmi di elaboratore;
  • c)le presentazioni di informazioni. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilita' di cio' che in esse e' nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali. Non possono costituire oggetto di brevetto:
  • a)i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
  • b)le varieta' vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varieta' vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varieta' vegetale, anche se detta modifica e' il frutto di un procedimento di ingegneria genetica; La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonche' ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all'articolo 81-quinquies.

Testo vigente dal 26 dicembre 2015

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Che cosa è cambiato dal 26 dicembre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 2010 al 26 dicembre 2015. .

… vegetale, anche se detta modifica e' il frutto di un procedimento di ingegneria geneticatolto: .aggiunto: ; La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art45 · fonte del testo

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