Art. 162 c.p.i. — Deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico

[1]Se un'invenzione riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non puo' essere descritto nella domanda di brevetto in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di attuare l'invenzione stessa oppure implica l'uso di tale materiale, la descrizione e' ritenuta sufficiente, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, soltanto se:

  • a)il materiale biologico e' stato depositato presso un ente di deposito riconosciuto non oltre la data di presentazione della domanda di brevetto. Sono riconosciuti almeno gli enti di deposito internazionali che abbiano acquisito tale qualificazione ai sensi dell'articolo 7 del Trattato di Budapest, del 28 aprile 1977, ratificato con legge 14 ottobre 1985, n. 610, sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, di seguito denominato: 'Trattato di Budapest';
  • b)sulle caratteristiche del materiale biologico depositato la domanda depositata fornisce tutte le informazioni rilevanti di cui dispone il depositante;
  • c)nella domanda di brevetto sono precisati il nome dell'ente di deposito e il numero di registrazione del deposito. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera c), possono essere comunicate entro un termine di 16 mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda o precedentemente nel caso di anticipata accessibilita' al pubblico o notifica a terzi ai sensi dell'articolo 53, commi 3 e 4. Fermo restando il disposto dell'articolo 53, commi 2, 3 e 4, l'accesso al materiale biologico depositato e' garantito mediante il rilascio di un campione. Su richiesta del depositante, il campione e' rilasciato solo ad un esperto indipendente:
  • a)a partire dalla data di accessibilita' al pubblico ai sensi dell'articolo 53, comma 3, fino alla concessione del brevetto;
  • b)per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto, in caso di rifiuto o di ritiro di quest'ultima. La consegna ha luogo esclusivamente se il richiedente si impegna per la durata degli effetti del brevetto:
  • a)a non rendere accessibile a terzi campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati; e b)

[2]ad utilizzare campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati esclusivamente a fini sperimentali, a meno che il richiedente o il titolare del brevetto non rinunci esplicitamente a tale impegno. L'esperto designato e' responsabile solidalmente per gli abusi commessi dal richiedente. Se il materiale biologico depositato ai sensi del presente articolo non e' piu' disponibile presso l'ente di deposito riconosciuto, e' consentito un nuovo deposito del materiale alle stesse condizioni previste dal Trattato di Budapest. Ogni nuovo deposito deve essere accompagnato da una dichiarazione firmata dal depositante attestante che il materiale biologico che e' oggetto del nuovo deposito e' identico a quello oggetto del deposito iniziale.

Testo vigente dal 2 settembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 settembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 2005 al 2 settembre 2010. 299 parole tolte, 383 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Unaaggiunto: Se un'invenzione riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non puo' essere descritto nella domanda di brevetto tolto: riguardante un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto secondo tale procedimento sara' considerata descritta qualora aggiunto: in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di attuare l'invenzione stessa oppure implica l'uso di tale materiale, la descrizione e' ritenuta sufficiente, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, soltanto se:

a) tolto: una coltura del microrganismo sia stata depositata, al piu' tardi il giorno stesso del deposito della domanda di brevetto, presso un centro di raccolta di tali colture aggiunto: il materiale biologico e' stato depositato presso un ente di deposito riconosciuto non oltre la data di presentazione della domanda di brevetto. Sono riconosciuti almeno gli enti di deposito internazionali che abbiano acquisito tale qualificazione ai sensi dell'articolo 7 del Trattato di Budapest, del 28 aprile 1977, ratificato con legge 14 ottobre 1985, n. 610, sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, di seguito denominato: 'Trattato di Budapest';

b) aggiunto: sulle caratteristiche del materiale biologico depositato la domanda depositata tolto: contenga le informazioni pertinenti di cui il richiedente dispone sulle caratteristiche del microrganismo aggiunto: fornisce tutte le informazioni rilevanti di cui dispone il depositante;

c) tolto: la domanda venga completata con l'indicazione di un centro di raccolta di colture abilitato presso il quale una coltura del microrganismo sia stata depositata, nonche' con il numero e la data di deposito di detta coltura, salva la facolta' per l'Ufficio italiano brevetti e marchi di chiedere copia della ricevuta di deposito. Si considerano centri abilitati quelli riconosciuti ai fini dell'ottenimento di un brevetto europeo o un autorita' internazionale riconosciuta in forza di convenzione ratificata dall'Italia. aggiunto: nella domanda di brevetto sono precisati il nome dell'ente di deposito e il numero di registrazione del deposito. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera c), possono essere comunicate entro un termine di tolto: due aggiunto: 16 mesi a decorrere dalla data tolto: del aggiunto: di deposito della domanda tolto: di brevetto. La comunicazione di questa indicazione e' considerata quale consenso irrevocabile e senza riserve del titolare della domandaa mettere la coltura depositata a disposizione di qualsiasi persona che, a aggiunto: o precedentemente nel caso di anticipata accessibilita' al pubblico o notifica a terzi ai sensi dell'articolo 53, commi 3 e 4. Fermo restando il disposto dell'articolo 53, commi 2, 3 e 4, l'accesso al materiale biologico depositato e' garantito mediante il rilascio di un campione. Su richiesta del depositante, il campione e' rilasciato solo ad un esperto indipendente:

aggiunto: a) a partire dalla data tolto: in cui la domanda di brevetto e' resa accessibile al pubblico, presenti richiesta al centro di raccolta presso il quale il microrganismo e' stato depositato. La richiesta di cui al comma 3 dovra' essere notificata al titolare della domanda o del brevetto e dovra' essere completata dalle seguenti indicazioni:

tolto: a) il nome e l'indirizzo di chi fa la richiesta aggiunto: di accessibilita' al pubblico ai sensi dell'articolo 53, comma 3, fino alla concessione del brevetto;

b) tolto: l'impegno di chi presenta la richiesta nei confronti del titolare del brevetto o aggiunto: per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto tolto: diaggiunto: , in caso di rifiuto o di ritiro di quest'ultima. La consegna ha luogo esclusivamente se il richiedente si impegna per la durata degli effetti del brevetto:

aggiunto: a) a non rendere accessibile tolto: la cultura a qualsiasi terzo; aggiunto: a terzi campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati; e b)

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: c) l'impegnoad effettuare l'utilizzazione di tale coltura attraverso un esperto qualificato, nominativamente indicatoaggiunto: ad utilizzare campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati esclusivamente a fini sperimentali tolto: fino alla data in cui la domanda di brevetto non venga rigettata o ritirata o il brevetto sia definitivamente decaduto o dichiarato nullo e sia venuta meno qualsiasi possibilita' di reintegrazione in forma specifica a favore del richiedente o delaggiunto: , a meno che il richiedente o il titolare del brevetto aggiunto: non rinunci esplicitamente a tale impegno. L'esperto designato tolto: per l'utilizzazione e' responsabile solidalmente per gli abusi commessi dal richiedenteaggiunto: . Se il materiale biologico depositato ai sensi del presente articolo non e' piu' disponibile presso l'ente di deposito riconosciuto, e' consentito un nuovo deposito del materiale alle stesse condizioni previste dal Trattato di Budapest. Ogni nuovo deposito deve essere accompagnato da una dichiarazione firmata dal depositante attestante che il materiale biologico che e' oggetto del nuovo deposito e' identico a quello oggetto del deposito iniziale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art162 · fonte del testo

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