Art. 19 c.p.i. — Diritto alla registrazione

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Puo' ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. Non puo' ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio.

Testo in vigore dal 4 marzo 2005 al 2 settembre 2010

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 19 c.p.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20068/2025

    18 luglio 2025

    In tema di segni distintivi, il titolare del marchio di fatto può validamente consentire a un altro soggetto di registrarlo, in quanto tale consenso equivale alla cessione del diritto di registrazione ed esclude, pertanto, la malafede di cui all'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2005. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di nullità del marchio registrato e di contraffazione del precedente segno di fatto, ravvisando più indici atti a dimostrare il predetto consenso, che non richiede alcuna forma scritta per la sua validità, fra i quali lo stretto legame tra le due società, rispettivamente cedente e cessionaria del diritto alla registrazione, il comune interesse a non disperdere il valore di beni recanti il marchio di fatto e oggetto di un contratto di pegno, il diverso ambito di operatività delle due società e la mancata dimostrazione di un effettivo pregiudizio in capo alla titolare del marchio preusato).

    Art. 19 c.p.i.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 64 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art19 · fonte del testo

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