Art. 132 c.p.i. — Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito

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I provvedimenti di cui agli articoli 128, 129 e 131 possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione, purche' la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata.

Testo in vigore dal 4 marzo 2005 al 2 settembre 2010

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 132 c.p.i., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. interl. n. 3332/2025

    10 febbraio 2025

    La Sezione Prima civile ha disposto, ai sensi dell’art. 267 TFUE, la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, richiedendo di pronunciarsi sulla seguente questione pregiudiziale: «Dica la Corte di giustizia se l’art. 9, paragrafo 5, della dir. 2004/48/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, debba essere interpretato nel senso che osta alla previsione contenuta nella disposizione nazionale di cui all’art. 132, comma 4, c.p.i. - d.lgs. n. 30 del 2005 e successive modifiche - secondo cui la prescrizione dell’inefficacia del provvedimento cautelare in caso di mancato inizio del giudizio di merito entro un termine perentorio, contenuta nel comma 3 dello stesso art. 132 c.p.i., non si applica ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’art. 700 c.p.c. e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, potendo tuttavia, in tali casi, ciascuna delle parti iniziare il predetto giudizio di merito».

    Art. 132 c.p.i. · Art. 700 c.p.c.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art132 · fonte del testo

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