Art. 13 c.p.i. — Capacità distintiva

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Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. In deroga al comma 1 e all'articolo 12, comma 1, lettera a), possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo. Il marchio non puo' essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullita', il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne e' stato fatto, ha acquistato carattere distintivo. Il marchio decade se, per il fatto dell'attivita' o dell'inattivita' del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o comunque servizio o abbia perduto la sua capacita' distintiva.

Testo in vigore dal 4 marzo 2005 al 2 settembre 2010

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 13 c.p.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14023/2025

    26 maggio 2025

    In tema di tutela del marchio, la prescrizione dell'art. 21, comma 1, lett. b) CPI, secondo cui il titolare di un marchio registrato non può impedire a terzi l'uso di un marchio contenente indicazioni relative alla provenienza geografica, presuppone che lo stesso sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi da esso contraddistinti e che la notorietà sia diffusa in una parte sostanziale del territorio di uno Stato membro, tenuto conto, in particolare, della quota di mercato coperta dal marchio, dell'intensità, dell'ambito geografico e della durata del suo uso, nonché dell'entità degli investimenti realizzati per promuoverlo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisone della Commissione dei ricorsi, la quale aveva accolto l'opposizione alla registrazione di un marchio la cui parte denominativa, peraltro espressa in lingua friulana, era sconosciuta al pubblico dei consumatori, in quanto attinente alla frazione di un comune friulano nota solo localmente).

    Art. 13 c.p.i. · Art. 21 c.p.i.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 79 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art13 · fonte del testo

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