Codice della proprietà industriale

Art. 170 c.p.i. — Esame delle domande

L'esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarita' formale, e' rivolto ad accertare:

  • a)per i marchi: se puo' trovare applicazione l'articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi o l'articolo 11-bis quando si tratta di marchi di certificazione; se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 13, comma 1, e 14, comma 1, a), b), c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies); se concorrono le condizioni di cui all'articolo 3;
  • c)per i disegni e modelli che l'oggetto della domanda sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 31 e dell'articolo 33-bis;
  • e)per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che l'oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dall'articolo 87, esclusi i requisiti di validita' fino a quando non si sia provveduto a disciplinare l'esame con decreto ministeriale. (( 2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio e ogni altra documentazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, che esprime il proprio parere vincolante entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, con le medesime modalita', esprime parere vincolante al fine di accertare se la parola, la figura o il segno di cui e' chiesta la registrazione come marchio costituisce usurpazione, imitazione o evocazione di indicazioni geografiche o indicazioni di origine, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b))) L'esame delle modifiche al regolamento d'uso di marchi collettivi o di marchi di certificazione e' rivolto ad accertare se possono trovare applicazione le disposizioni previste rispettivamente all'articolo 11 e all'articolo 11-bis. Le modifiche del regolamento d'uso acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di iscrizione di tali modifiche nel registro. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo in base al quale e' stata proposta:
  • a)un'opposizione ad una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea;
  • b)un'azione di revoca di una registrazione dell'Unione europea;
  • c)un'istanza di decadenza o nullita' ad una domanda di marchio dell'Unione europea;
  • d)un'azione di decadenza di una registrazione dell'Unione europea. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell'articolo 173, comma 7. ((3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validita' previsti nella sezione VIII del capo II nonche' sull'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 e' espresso dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, che lo invia all'Ufficio italiano brevetti e marchi ai fini della concessione o del rigetto della privativa. Il parere e' corredato dall'indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonche' dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi e osservazioni del richiedente)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102)). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le disposizioni attuative del Codice della proprieta' industriale in materia di nuove varieta' vegetali ((...)).

Testo vigente dal 23 agosto 2023

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Che cosa è cambiato dal 23 agosto 2023

Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 2019 al 23 agosto 2023. 480 parole tolte, 160 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: b) per le invenzioni ed i modelli di utilita' che l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50 e 82, inclusi i requisiti di validita', ove sia disciplinata con decreto ministeriale la ricerca delle anteriorita' e in ogni caso qualora l'assenza di essi risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio.

tolto: d) per le varieta' vegetali, i requisiti di validita' previsti nella sezione VIII del capo II del codice, nonche' l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 della stessa sezione. L'esame di tali requisiti e' compiuto dal Ministero delle politiche agricolee forestali, il quale formula parere vincolante, avvalendosi della commissione di cui ai commi 3-bis e seguenti. La Commissione opera osservando le norme di procedura dettate con apposito regolamento di funzionamento. Al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero delle politiche agricole e forestali puo' chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo;

tolto: eaggiunto: e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che l'oggetto della domanda sia conforme … validita' fino a quando non si sia provveduto a disciplinare l'esame con decreto ministeriale. aggiunto: 2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli tolto: ed aggiunto: e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che tolto: utilizzano aggiunto: contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio tolto: ed aggiunto: e ogni altra documentazione al Ministero tolto: delle politiche agricole e forestali aggiunto: dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, che esprime il tolto: parere di competenza entro dieci aggiunto: proprio parere vincolante entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. aggiunto: Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, con le medesime modalita', esprime parere vincolante al fine di accertare se la parola, la figura o il segno di cui e' chiesta la registrazione come marchio costituisce usurpazione, imitazione o evocazione di indicazioni geografiche o indicazioni di origine, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) L'esame delle modifiche al regolamento d'uso di marchi collettivi o di marchi di …

d) un'azione di decadenza di una registrazione dell'Unione europea. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell'articolo 173, comma 7. aggiunto: 3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validita' previsti nella sezione VIII del capo II tolto: del Codice, nonche' sulla osservanza aggiunto: nonche' sull'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 e' espresso dal Ministero tolto: delle politiche agricole alimentari e forestali per mezzo di una Commissione consultiva composta da:

tolto: a) direttore generale della competitivita' per lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede;

tolto: b) responsabile dell'Ufficio biotecnologie, sementi e registri di varieta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, in caso di impedimento del presidente, ne fa le veci;

tolto: c) responsabile dell'Ufficio aggiunto: dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, che lo invia all'Ufficio italiano brevetti e marchitolto: , competente in materia di privative per nuove varieta' vegetali;

tolto: d) esaminatore tecnico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: e) funzionario dell'Ufficio biotecnologie, sementi e registri di varieta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

tolto: f) direttore di un Istituto di ricerca e sperimentazione agraria, designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Per i membri di cui al comma 3-bis, lettere da b) ad f), e' richiesta la designazione di un supplente. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal funzionario del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al comma 1, lettera e). La commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere confermati; la partecipazione avviene a titolo gratuito senza corresponsione di emolumenti e al suo funzionamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Su richiesta motivata del presidente possono essere chiamati a fare parte della commissione, di volta in volta e per l'esame di specifiche questioni, esperti qualificati nella materia. La commissione, prima di esprimere il proprio parere, puo' sentire, di propria iniziativa o su loro richiesta, gli interessati o i loro rappresentanti. aggiunto: ai fini della concessione o del rigetto della privativa. Il parere e' corredato tolto: con la indicazione aggiunto: dall'indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonche' dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi tolto: ed aggiunto: e osservazioni del richiedentetolto: . aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle … le disposizioni attuative del Codice della proprieta' industriale in materia di nuove varieta' vegetalitolto: , comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3-bisaggiunto: ....

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art170 · fonte del testo

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