Art. 73 c.nav. — Rimozione di navi e di aeromobili sommersi

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[1]Nel caso di sommersione di navi o di aeromobili nei porti, rade, canali, ovvero in localita' del mare territoriale nelle quali a giudizio dell'autorita' marittima possa derivarne un pericolo o un intralcio per la navigazione, il capo del compartimento ordina al proprietario, nei modi stabiliti dal regolamento, di provvedere a proprie spese alla rimozione del relitto, fissando il termine per l'esecuzione.

[2]Se il proprietario non esegue l'ordine nel termine fissato, l'autorita' provvede d'ufficio alla rimozione e alla vendita dei relitti per conto dello Stato. Per le navi di stazza lorda superiore a trecento tonnellate, se il ricavato dalla vendita non e' sufficiente a coprire le spese, il proprietario e' tenuto a corrispondere allo Stato la differenza.

[3]Se il ricavato della vendita dei relitti supera le spese sostenute dallo Stato, sulla differenza concorrono i creditori privilegiati o ipotecari sulla nave.

[4]Nei casi d'urgenza l'autorita' puo' senz'altro provvedere d'ufficio, per conto e a spese del proprietario. Tuttavia per le navi di stazza lorda non superiore alle trecento tonnellate, il proprietario e' tenuto al pagamento delle spese di rimozione soltanto entro i limiti del valore dei relitti ricuperati.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 11 febbraio 2026

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art73 · fonte del testo

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