Nel caso di rimozione di navi, di galleggianti o di materiali sommersi da parte dei proprietari, gli oggetti rimossi rimangono in custodia dell'autorita' marittima mercantile a garanzia dell'adempimento dell'obbligo della totale rimozione. I proprietari non possono ritirare le cose rimosse se non al termine delle operazioni, ovvero prestando idonea cauzione. All'atto del ritiro i proprietari sono tenuti a pagare le spese di custodia. L'autorita' che procede alla consegna ne redige processo verbale, facendo constare in maniera specifica l'avvenuta totale rimozione e il pagamento delle spese di custodia. Del processo verbale e' rilasciata copia ai proprietari, su loro richiesta. L'autorita' marittima mercantile non procede alla consegna degli oggetti rimossi se il proprietario non dimostra di aver corrisposto gli eventuali diritti doganali.

Testo vigente dal 21 aprile 1952

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art91 · fonte del testo

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