Art. 72 c.nav. — Rimozione di materiali sommersi

[1]Nel caso di sommersione di merci o di altri materiali nei porti, rade, canali, gli interessati devono provvedere all'immediata rimozione.

[2]Qualora gli interessati non adempiano a tale obbligo e a giudizio dell'autorita' marittima possa derivare dal fatto un pericolo o un intralcio alla navigazione, il capo del compartimento puo' provvedere d'ufficio alla rimozione e, ove sia il caso, alla vendita dei materiali predetti per conto dello Stato.

[3]L'interessato e' tenuto a corrispondere allo Stato le spese sostenute, o la differenza tra queste e il ricavato dalla vendita.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art72 · fonte del testo

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