Art. 85 c.nav. — Attività amministrativa nei porti interni

[1]Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'attivita' amministrativa e alla polizia nei porti della navigazione interna. Le attribuzioni del capo del compartimento e del comandante di porto marittimo sono esercitate rispettivamente dal capo dell'ispettorato di porto e dal comandante di porto della navigazione interna.

[2]Alla vigilanza del comandante del porto sono sottoposti, a norma dell'articolo 68, coloro i quali esercitano un'attivita' nell'ambito delle zone portuali della navigazione interna.

[3]Le disposizioni degli articoli 72 e 73 si applicano anche in caso di sommersione di navi o materiali in localita' dei laghi, dei fiumi e di altre acque interne nelle quali, a giudizio dell'autorita' preposta all'esercizio della navigazione interna, possa derivarne intralcio alla navigazione.

[4]La determinazione del numero minimo dei guardiani delle navi in disarmo e' fatta dal comandante del porto, a norma dell'articolo 74, quando occorra per esigenze di sicurezza.

[5]L'autorita' di pubblica sicurezza informa quella preposta all'esercizio della navigazione interna qualora si verifichino avvenimenti che possono turbare l'ordine pubblico nei porti o nell'ambito delle zone portuali ovvero sulle navi che si trovano in porto o in corso di navigazione su vie navigabili interne.

[6]Il divieto di transito o di sosta puo' essere stabilito dal ministro per le comunicazioni anche per le zone delle acque interne nelle quali sia necessario per esigenze di ordine pubblico.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art85 · fonte del testo

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