Art. 507 c.nav. — Ricupero operato dall'autorità marittima

[1]Fermo il disposto degli articoli 72, 73 e dell'articolo precedente, il ricupero di navi sommerse o di altri relitti nelle acque del Regno puo', se ne e' prevedibile un utile risultato, essere assunto dall'autorita' marittima, quando i proprietari delle cose non intendano provvedervi direttamente o non intendano proseguire il ricupero iniziato.

[2]Si considera a tale effetto che i proprietari non intendono assumere o proseguire il ricupero quando non ne abbiano fatto dichiarazione entro sessanta giorni dallo avviso a tal fine pubblicato dall'autorita' marittima nei modi stabiliti dal regolamento o non abbiano iniziato le operazioni nel termine assegnato, ovvero quando non abbiano ripreso le operazioni sospese entro sessanta giorni dall'invito dell'autorita'. Tuttavia il ricupero puo' in ogni tempo essere assunto dai proprietari, previo rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione.

[3]Quando si tratti di nave straniera, l'autorita' marittima, prima di iniziare il ricupero, ne da' altresi' notizia al console dello Stato di cui la nave batteva la bandiera, affinche' il console stesso possa, ove lo ritenga opportuno, provvedere direttamente al ricupero.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art507 · fonte del testo

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