Corte costituzionale

Sentenza n. 29/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/02/1976 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 591

a 598 e 603 a 609 del codice della navigazione e dell'art. 409 del

codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge 11

agosto 1973, n. 533, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 18 maggio 1974 dal pretore di Augusta nelle

cause di lavoro rispettivamente vertenti tra Ursino Cristoforo ed

altro e la Compagnia costruzioni generali ing. Ugo Rama e tra Passanisi

Domenico e la Corporazione dei piloti del porto di Augusta, iscritte ai

nn. 478 e 479 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta

Ufliciale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1975;

2) ordinanza emessa il 22 ottobre 1974 dal giudice del lavoro del

tribunale di Napoli nella causa vertente tra Matarazzo Giacomo e la

società Sicula Oceanica, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 1975

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 26

febbraio 1975.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1975 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con due ordinanze (di identica motivazione) emesse il 18

maggio 1974, il pretore di Augusta ha ritenuto rilevante ai fini del

decidere (nelle cause intentate dai lavoratori marittimi Cristoforo

Ursino ed altro e Domenico Passanisi, rispettivamente, contro la

Compagnia costruzioni generali Ugo Rama e la Corporazione dei piloti di

Augusta; in entrambe le quali era stata eccepita l'incompetenza del

giudice adito ex art. 603 codice della navigazione ed, inoltre, non

manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 603 menzionato - per la parte in cui attribuisce (in primo

grado) la cognizione delle controversie di lavoro dei marittimi

(secondo l'ammontare del petitum) al comandante di porto od al

tribunale - e, per connessione, degli artt. 604 a 609 nonché 591 a 598

dello stesso codice, in riferimento all'art. 3, comma primo, della

Costituzione.

2. - Della costituzionalità della attribuzione delle controversie

di lavoro dei marittimi al (comandante di porto od al) tribunale (e

della legittimità della relativa disciplina quale dettata dalle norme

del codice della navigazione), ha dubitato, altresì, il giudice del

lavoro presso il tribunale di Napoli.

Il quale - sempre sul presupposto di una disparità di trattamento

che si realizzerebbe in danno della gente di mare - ha individuato,

però, diversamente la norma che determinerebbe l'ipotizzata situazione

di illegittimità, sollevando, con ordinanza 22 ottobre 1974 (emessa

nel procedimento tra il Commissario di bordo Giacomo Matarazzo e la

società Sicula Oceanica), questione di costituzionalità - per

violazione del precetto dell'eguaglianza - dell'art. 409 cod. proc.

civ. (quale sostituito dall'art. 1 della legge, sul nuovo rito del

lavoro, 11 agosto 1973, n. 533): nella parte, appunto, in cui "non

prevede che le disposizioni di cui al titolo IV capo I del codice di

rito civile (come dalla detta legge modificate) si applichino anche ai

rapporti di lavoro della gente del mare".

3. - È intervenuto - nel giudizio relativo alla ordinanza del

giudice del lavoro del tribunale di Napoli - il Presidente del

Consiglio dei ministri, per sostenere:

a) in via preliminare l'erroneità del presupposto della sollevata

questione di costituzionalità, inquantoché la norma denunziata -

rettamente interpretata - avrebbe ad oggetto, in realtà, anche il

rapporto di lavoro della gente del mare;

b) in via subordinata, l'infondatezza della questione stessa,

giacché - ove esatta fosse, per ipotesi, la tesi del giudice a quo -

la diversa disciplina sostantiva e del modo di tutela giudiziaria del

rapporto di lavoro della gente del mare apparirebbe, comunque,

giustificata dalla "peculiarità" del rapporto stesso rispetto al

generale rapporto di lavoro subordinato. Considerato in diritto :

1. - I giudizi - involgendo questioni identiche o, comunque,

collegate - si riuniscono al fine della decisione con unica sentenza.

2. - Il quesito (formulato dal giudice del lavoro del tribunale di

Napoli) di costituzionalità dell'art. 409 cod. proc. civ. (come

modificato dall'art. 1 della legge 1973 n. 533) si pone con carattere

di logica priorità (rispetto all'altra questione - sollevata dal

pretore di Augusta - concernente l'art. 603 e norme collegate del

codice della navigazione) e, pertanto, è opportuno farne precedere

l'esame.

3. - La norma dell'art. 409 cod. proc. civ. (nella formulazione

dettata dall'art. 1 legge 1973 n. 533) viene - come detto - denunziata,

per la parte in cui non prevede che la nuova introdotta disciplina del

rito del lavoro si applichi anche nei confronti dei dipendenti del

settore nautico.

Questi ultimi - le cui controversie, secondo il giudice a quo,

rimarrebbero, perciò, devolute alla competenza del comandante di porto

o (in caso che superino le lire 100.000 di valore) a quella del

tribunale, e disciplinate dalle norme del codice della navigazione

(artt. 603 a 609 e 591 a 598) - si troverebbero in una situazione

"ingiustificatamente" deteriore rispetto a quella degli altri

lavoratori dipendenti. Nei loro confronti non sarebbe, infatti,

applicabile la nuova disciplina delle controversie di lavoro dettata

dalla legge di riforma n. 533 del 1973, improntata ad esigenze di

maggiore speditezza (che si realizzano con la previsione della

competenza funzionale esclusiva del pretore) ed, inoltre, ispirata a

criteri di più intenso favore del lavoratore (attuati negli istituti,

tra l'altro, della semplificazione delle forme della domanda, della

esecutorietà della sentenza di primo grado, della possibilità di

valutazione equitativa del danno e di pronunzia di ordinanza per il

pagamento delle somme contestate o già accertate).

Da ciò, appunto, l'ipotizzata violazione del precetto

costituzionale dell'eguaglianza.

4. - La questione non è fondata.

Nel formulare l'indicato quesito di costituzionalità, il giudice a

quo muove dalla premessa che, anche dopo l'entrata in vigore della

legge 533 del 1973 citata, le controversie di lavoro della gente del

mare restino disciplinate dagli artt. 603 e norme collegate del codice

della navigazione.

Ciò per la ragione - esposta nella motivazione dell'ordinanza di

rinvio - che, essendo il diritto della navigazione diritto "speciale ed

autonomo", le relative norme non potrebbero essere derogate da una

legge di carattere generale, ancorché sopravvenuta, che non ne preveda

espressamente l'abrogazione.

Ora, è anzitutto da rilevare che anche se la novella del 1973

(nell'art. 409, che delimita l'ambito della nuova procedura e nell'art.

413 che attribuisce al pretore la competenza esclusiva, in primo grado,

in funzione di giudice del lavoro) effettivamente non fa espressa

menzione delle controversie di lavoro nautico; e anche se è

indiscutibile il carattere speciale delle norme del codice della

navigazione che quelle stesse controversie contemplano, non per questo

può, a priori, escludersi l'eventualità dell'abrogazione, in forma

tacita, delle norme speciali succitate ad opera della legge di riforma

successiva.

Nell'ipotesi di successione di una legge generale ad una legge

speciale, non è vera in assoluto la massima che lex posterior

generalis non derogat priori speciali: giacché i limiti del detto

principio vanno, in effetti, di volta in volta, sempre verificati alla

stregua dell'intenzione del legislatore.

E non è escluso che in concreto l'interpretazione della voluntas

legis, da cui dipende la soluzione dell'indicato problema di

successione di norme, evidenzia una latitudine della legge generale

posteriore, tale da non tollerare eccezioni, neppure da parte di leggi

speciali: che restano, in tal modo, tacitamente abrogate.

La Corte ritiene che ciò appunto ricorra nella specie.

L'attribuzione al pretore della competenza a conoscere, in via

generale ed esclusiva, le controversie del lavoro, con nuovi strumenti

ispirati a principi di oralità, concentrazione ed immediatezza,

costituisce, infatti, l'elemento qualificante della riforma del '73; il

suo punto cardine, volto - nella dichiarata intenzione del legislatore

- a sintonizzare con i precetti costituzionali di cui agli artt. 3 cpv.

e 24 della Costituzione la disciplina processuale di tutte le vertenze

individuali di lavoro, che abbiano come elemento comune la

subordinazione socio-economica di una delle parti del rapporto

sostanziale.

Con il sistema così radicalmente innovato, la regolamentazione

delle controversie di lavoro marittimo, quale risalente alle norme del

codice della navigazione non ha possibilità alcuna di coordinamento.

E, pertanto, non vi ha dubbio che proprio tale incompatibilità

determini l'abrogazione, tacita, delle disposizioni del codice della

navigazione menzionate, da parte della sopravvenuta legge 533 del 1973.

Tanto più che - come è stato notato anche dalla Corte di

cassazione (che nell'interpretazione dell'art. 409 cod. proc. civ.

citato, è pervenuta ad analoghe conclusioni, circa la sua portata

generale e l'effetto abrogativo delle precedenti disposizioni

incompatibili anche di carattere speciale) - non si comprenderebbe la

ragione del mantenimento, da parte del legislatore, della competenza

speciale del comandante di porto (sospetta, anche nella materia civile,

di essere affetta dagli stessi vizi di illegittimità, che già hanno

condotto alla declaratoria di incostituzionalità dell'analoga

giurisdizione penale: cfr. sentenza di questa Corte n. 121 del 1970);

ed incomprensibile sarebbe, altresì, la ragione della perpetuazione,

nelle controversie di lavoro nautico di valore superiore, delle

soppresse attribuzioni del tribunale e (in secondo grado) della Corte

di appello, implicanti gravi problemi attinenti, non soltanto alla

organizzazione degli uffici, ma anche al coordinamento della norma di

rinvio dell'art. 609 del codice della navigazione con quelle richiamate

dal codice di procedura civile, ora sostituite dalla legge 533 del '73.

Per il complesso delle ragioni innanzi esposte deve, quindi,

concludersi che la legge 1973 n. 533 più volte citata ha tacitamente

abrogato l'art. 603 e norme collegate del codice della navigazione: per

cui anche le controversie di lavoro della gente del mare rientrano

nella esclusiva competenza del pretore in funzione di giudice del

lavoro: restando, nel contempo, soggette alla disciplina generale sul

nuovo rito del lavoro.

Escluso, per tale via, che sussista la prospettata disparità di

trattamento tra lavoratori marittimi ed altri dipendenti, resta,

conseguentemente, così dimostrata la non fondatezza della questione di

costituzionalità, dell'art. 409 cod. proc. civ. citato, sotto tale

profilo sollevata.

5. - La rilevata abrogazione dell'art. 603 e norme collegate del

codice della navigazione, ad opera della sopravvenuta legge 533 del

1973, importa, d'altra parte, l'irrilevanza della questione di

legittimità costituzionale delle norme stesse: sollevata come si è

detto - non già per il periodo in cui queste vissero, ma proprio con

riferimento al tempo della presunta coesistenza con la nuova disciplina

del rito del lavoro.

La detta questione va dichiarata, pertanto, inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 603 e (per connessione) 604

a 609, 591 a 598 del codice della navigazione: sollevata, in

riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, con le

ordinanze del pretore di Augusta in epigrafe indicate;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 409 del codice di procedura civile, come modificato dall'art.

1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (Norme per le controversie in

materia di lavoro): sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo,

della Costituzione, con ordinanza 22 ottobre 1974 del giudice del

lavoro del tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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