Corte costituzionale

Sentenza n. 83/1973

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/06/1973 · relatore Leonetto Amadei

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. da 585 a

598 e da 603 a 609 del codice della navigazione, approvato con r.d. 30

marzo 1942, n. 327, nonché degli artt. da 479 a 482 del regolamento

per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con d.P.R. 15

febbraio 1952, n. 328, promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1971

dal comandante del porto di Anzio nel procedimento civile vertente tra

la corporazione dei piloti del porto di Anzio e l'agenzia marittima

"Torquato Vecchiarelli", iscritta al n. 187 del registro ordinanze 1971

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30

giugno 1971.

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1973 il Giudice

relatore Leonetto Amadei.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con istanza 8 marzo 1971, il capitano pilota Remo Antonelli, nella

sua qualità di rappresentante della corporazione dei piloti del porto

di Anzio, richiedeva il comandante di tale porto di volersi adoperare,

ai sensi di quanto previsto dall'art. 598 del codice della navigazione,

per indurre l'agenzia marittima "Torquato Vecchiarelli" al saldo della

somma complessiva di lire duecentoquarantamila, dovuta alla

corporazione per prestazioni di pilotaggio a navi appoggiate

all'agenzia.

Il comandante del porto soprassedeva al richiesto intervento e, con

ordinanza del 10 marzo 1971, sollevava d'ufficio la questione di

legittimità costituzionale delle disposizioni contenute negli artt.

585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598,

603, 604, 605, 606, 607, 608, 609 del codice della navigazione,

approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327, nonché degli artt. 479, 480,

481 e 482 del regolamento per l'esecuzione del codice della

navigazione, approvato con d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, in

riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo camma, della

Costituzione.

I richiamati articoli impugnati prevedono e disciplinano la

giurisdizione civile del comandante di porto nelle cause per sinistri

marittimi e nelle cause per controversie individuali di lavoro e di

valore non eccedente le lire centomila.

L'ordinanza, nel prospettare la violazione dei principi

costituzionali dell'"assoggettamento del giudice soltanto alla legge" e

dell'"indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali", si è

richiamata alla sentenza 9 luglio 1970, n. 121, di questa Corte, con la

quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt.

1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del codice della navigazione, relativi

alla competenza dei comandanti di porto capi di circondano in tema di

contravvenzioni, in quanto ritenuti in contrasto con gli artt. 101,

comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione.

Osserva, a riguardo, il proponente che identica è la posizione

giuridico-costituzionale dei comandanti di porto nei due aspetti di

giurisdizione. Rilevanza non avrebbe il fatto che, nella specie,

l'intervento del capitano avverrebbe su richiesta unilaterale al di

fuori del radicarsi della litispendenza, in quanto, per il rinvio

operato dall'art. 588 dello stesso codice della navigazione alle

disposizioni del codice di procedura civile, l'intervento sarebbe pur

sempre da considerare di natura giurisdizionale e non già

amministrativa.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata: non vi è stata alcuna costituzione davanti a questa Corte. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza in epigrafe il comandante del porto di Anzio

ha posto, in sede di richiesta di intervento conciliativo

extraprocessuale, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

598 del codice della navigazione, che prevede la possibilità di tale

intervento, nonché di tutte le norme dello stesso codice e del

relativo regolamento di esecuzione che contemplano e disciplinano la

giurisdizione civile dei comandanti di porto nelle cause per sinistri

marittimi e nelle controversie individuali di lavoro marittimo.

Il proponente si è ritenuto legittimato a prospettare la questione

nella considerazione che l'intervento del comandante di porto, in sede

conciliativa extraprocessuale, costituisce esercizio della

riconosciutagli giurisdizione.

2. - Preliminarmente devesi esaminare se, in effetti, l'attività

conciliativa Che il comandante di porto è chiamato ad esercitare ex

art. 598 del codice della navigazione sia di natura giurisdizionale, o

non piuttosto di natura diversa, avuto riguardo alle varie e molteplici

funzioni che il comandante stesso è chiamato a svolgere nell'ambito

dell'ordinamento amministrativo della navigazione e atteso il suo

carattere di organo speciale, e non già ordinario, di giurisdizione.

Nella sentenza n. 121 del 1970, indicata nell'ordinanza, con la

quale questa Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle

norme del codice della navigazione concernenti la competenza penale del

capitano di porto in materia contravvenzionale, sono state poste in

rilievo la posizione e le attribuzioni di tale organo, quali risultano

dal libro I, titolo I, capo I del codice della navigazione e relative

norme complementari, approvate con d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

nonché dal d.P.R. 13 luglio 1954, n. 747, che ha attuato il

decentramento dei servizi della marina mercantile e l'ampliamento delle

competenze e funzioni della capitaneria; dal D.L.C.P.S. 31 marzo 1947,

n. 396, sulle attribuzioni del Ministero della marina mercantile; e,

infine, dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, nella parte relativa

all'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della

marina. Per il suindicato complesso normativo il comandante di porto,

oltre ad essere organo periferico del Ministero della marina

mercantile, fa parte, anche, della marina militare, in quanto

inquadrato nel ruolo degli ufficiali di marina del corpo delle

capitanerie di porto. Ad esso sono attribuite funzioni amministrative

molteplici, esecutive e dispositive, che vanno dalla potestà di

emettere atti amministrativi concernenti la sicurezza e la polizia del

porto, all'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, nonché poteri

di giurisdizione.

La Corte, con la ricordata sentenza, ha ritenuto che, per la sua

posizione di pluridipendenza dal potere esecutivo, con vincoli

gerarchici di particolare rigidità, anche militari, il comandante di

porto non possiede quelle garanzie minime di indipendenza che debbono

essere richieste per la sua legittimità a giudice speciale in materia

penale. Nel caso, però, l'aspetto della questione è diverso, in

quanto l'intervento conciliativo del comandante di porto ex art. 598

del codice della navigazione non è di natura giurisdizionale, ma

amministrativa.

3. - Il comandante di porto è tenuto, per l'art. 595, terzo comma,

del codice della navigazione, a tentare di indurre le parti ad un

amichevole componimento nelle cause di sua competenza, se tutte le

parti citate si siano costituite in giudizio e se il contraddittorio

tra le parti anche se volontariamente comparse è integro. Trattasi di

una attività imposta, necessaria per l'ulteriore corso della lite

instaurata, che si inserisce, direttamente, nell'esercizio della

funzione giudiziaria e, quindi, in un rapporto processuale

precostituito. L'art. 598 stesso codice eleva il comandante di porto

anche alla funzione di amichevole compositore nelle liti che eccedono

il valore delle centomila lire, limite, questo, di competenza a poter

decidere, sempreché una delle parti lo richieda. Tale disposizione è

inserita, per un criterio sistematico, nelle norme che disciplinano la

giurisdizione; ma trattasi, ad avviso della Corte, di potestà al di

fuori della giurisdizione stessa. Vale osservare che il relativo

procedimento si conclude non con una pronunzia, ma con un processo

verbale attestante l'esito dell'intervento conciliativo. Il

parallelismo tra la disposizione in esame e la disposizione contenuta

nell'art. 321 del codice di procedura civile - conciliazione in sede

non contenziosa affidata al giudice conciliatore - non può indurre a

considerare le due potestà sullo stesso piano giuridico. Il giudice

conciliatore è un organo strutturalmente inserito nel potere

giudiziario - art. 1 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento

giudiziario e titolo II stesso ordinamento - e quindi organo di

giurisdizione ordinaria. Sotto questo aspetto non può sorgere dubbio

circa il carattere giurisdizionale della conciliazione ad esso affidata

in sede non contenziosa, anche se si voglia, con la prevalente

dottrina, considerarla di natura volontaria.

4 - Ad analoga conclusione non si può pervenire per quanto

riguarda il capitano di porto. Questi è giudice solo quando esercita

la funzione giurisdizionale, nell'ambito della speciale competenza

attribuitagli, e, quindi, quando è chiamato a conoscere della lite. In

ogni altro caso, ogni suo intervento devesi ritenere di natura

amministrativa, poiché è questo l'aspetto normale e naturale della

struttura e funzione dell'organo. Trattasi di uno di quei casi in cui

lo Stato pone a disposizione delle parti un organo pubblico,

particolarmente qualificato, per dirimere in via preventiva contrasti

ed evitare il radicarsi della lite nella sua sede naturale. Tale

intervento preventivo di organi pubblici amministrativi può essere

tanto facoltativo, quanto obbligatorio, ora di natura generica, ora di

natura specifica, come nel caso.

Così, l'art. 1, comma secondo, del t.u. delle leggi di pubblica

sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, affida all'autorità di p.s. il

compito generico della bonaria composizione dei dissidi privati,

compito disciplinato nello svolgimento e negli effetti dagli artt. 5 e

6 del regolamento di esecuzione; l'art. 20, comma secondo, del r.d. 30

dicembre 1923, n. 3282, attribuisce alle commissioni del gratuito

patrocinio il compito di tendere alla conciliazione delle parti; per

l'art. 58 della legge consolare 15 agosto 1958, n. 2984, i consoli

debbono adoperarsi per comporre amichevolmente le contestazioni insorte

tra nazionali e tra questi e i cittadini stranieri. Compiti di

conciliazioni speciali sono attribuiti, nel campo del lavoro, dall'art.

3, lettera a, del d.l. 15 aprile 1948, n. 301, e dall'art. 23, lettera

d, del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, agli uffici provinciali del

lavoro. Trattasi di compiti che più o meno direttamente possono essere

destinati a ricollegarsi con lo svolgimento di funzioni

giurisdizionali, ma che in queste non rientrano. L'attribuzione al

comandante di porto della facoltà di svolgere, se richiesto, opera per

comporre amichevolmente, in via preventiva, le controversie nel campo

marittimo, non è sostanzialmente diversa, nella sua natura e sul piano

generale, dalle analoghe attribuzioni conferite ad altri organi

amministrativi.

Dal che devesi dedurre che il capitano di porto non era, nel

momento in cui ha sollevato la questione, nell'esercizio delle funzioni

giurisdizionali speciali che il codice della navigazione gli riconosce,

sibbene in quello delle sue normali e complesse funzioni

amministrative.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per mancanza di legittimazione a proporla,

la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 585 a 598

e da 603 a 609 del codice della navigazione, approvato con r.d. 30

marzo 1942, n. 327, nonché degli artt. da 479 a 482 del regolamento

per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con d.P.R. 15

febbraio 1952, n. 328, sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dal

comandante del porto di Anzio, in riferimento agli artt. 101, secondo

comma, e 108, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari