Art. 36 c.nav. — Concessione di beni demaniali

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[1]L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, puo' concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo.

[2]Le concessioni di durata superiore a nove anni sono di competenza del ministro per le comunicazioni. Le concessioni di durata superiore a due ma non a nove anni, e quelle di durata non superiore al biennio che importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al biennio, quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo di compartimento marittimo.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 15 settembre 1954

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 176/1972

    Questione inammissibile
    12 dicembre 1972

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dei c.d. privilegi aragonesi, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 41 della Costituzione, per l'assoluta indeterminatezza, nei suoi vari aspetti, dell'oggetto del giudizio (sent. n. 21 del 1970). Invero la gravità dei dubbi sorgenti in ordine dell'esistenza materiale dei suddetti privilegi, erroneamente individuati e attribuiti a regnanti non esistenti all'epoca indicata, contrasta con l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo cui incombe al giudice a quo l'onere di specificare quali disposizioni di legge si vogliono impugnare; l'incertezza assoluta che ne deriva in ordine alla originaria formulazione della norma non consente nemmeno di ritenere che i c.d. privilegi aragonesi abbiano la qualità di legge o di atto avente forza di legge, che è indispensabile per la valida instaurazione di un giudizio di legittimità costituzionale. Pertanto, l'indeterminatezza della questione attinente ai suddetti privilegi si estende necessariamente all'eccezione relativa agli artt. 36, 48, 50, 52 e 54 del Codice della navigazione, impugnati, per la parte in cui non contemplano detti privilegi, in riferimento all'art. 128 della Costituzione, attesa l'intrinseca connessione tra le due questioni.

    Art. 36 c.nav. · Art. 48 c.nav. · Art. 50 c.nav. · Art. 52 c.nav.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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