Corte costituzionale

Sentenza n. 176/1972

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/12/1972 · relatore Paolo Rossi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 36, 48, 50,

52 e 54 del codice della navigazione, nonché dei così detti privilegi

aragonesi, promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1969 dal pretore

di Ischia nel procedimento penale a carico di Lauro Eugenio ed altri,

iscritta al n. 357 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 23 dicembre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1972 il Giudice

relatore Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Lauro Eugenio ed

altri, imputati delle contravvenzioni previste e punite dagli artt.

1161 e 1163 del codice della navigazione, 2 della legge 25 settembre

1940, n. 1424, e 734 del codice penale, per aver abusivamente

installato stabilimenti balneari con alterazione delle bellezze

naturali, il pretore di Ischia ha sollevato questione incidentale di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 23 e 41 della

Costituzione, di "un rescritto del 1301 del Re Ferdinando II d'Aragona

(1296- 1336)" - invocato dagli imputati a sostegno della liceità della

loro condotta - secondo cui le comunità isolane prima, ed i Comuni

dell'Isola oggi, avrebbero il potere di disciplinare e godere in

esclusiva i lidi marittimi ischitani. Prosegue il giudice a quo

osservando che dell'esistenza di tale privilegio - confermato da

Federico d'Aragona il 10 luglio 1458; il 15 agosto 1501 e poi da

successivi re di Napoli - è stato possibile rintracciare un cenno in

qualche pubblicazione di storia locale, anche se non è stato possibile

far riferimento alle originali pandette aragonesi o ad altre raccolte

autentiche di fonti.

Si osserva nell'ordinanza di remissione che l'attuale vigore di

simili rescritti, prima facie in contrasto con l'art. 822 del codice

civile e con gli artt. 26, 36 e 39 del codice della navigazione, è

stato negato dal Consiglio di Stato, ma è stato affermato da talune

sentenze della magistratura napoletana (trib. Napoli 30 aprile 1888 e

16 aprile 1969), sicché quest'ultima interpretazione farebbe rivivere

una norma assai remota, in palese contrasto "con principi codificati e

valevoli per tutto il territorio dello Stato" oltre che con le norme

costituzionali invocate.

Ha ritenuto infine il giudice a quo di poter sollevare altresì

questione di legittimità costituzionale degli artt. 36, 48, 50, 52 e

54 del codice della navigazione, che attribuiscono all'Amministrazione

della marina mercantile il potere di dare in concessione le spiagge,

nella parte in cui escludono la corrispondente potestà dei Comuni

dell'Isola in ordine ai lidi marini ischitani, in riferimento all'art.

128 della Costituzione, secondo cui "i Comuni sono enti autonomi

nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica,

che ne determinano le funzioni"

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto di intervento depositato il 23 giugno del 1970, chiedendo

dichiararsi la inammissibilità e l'infondatezza delle questioni

sollevate.

Rileva l'Avvocatura dello Stato che l'esame della legittimità

costituzionale dei supposti privilegi aragonesi è precluso alla Corte

sia perché ne è incerta l'esistenza anche sul piano documentale, sia

perché, a tutto concedere, essi potrebbero valere - secondo

l'interpretazione ottocentesca della magistratura napoletana - soltanto

come concessioni. Ossia atti amministrativi privi della qualificazione

giuridico-formale necessaria per un giudizio di legittimità

costituzionale.

Osserva inoltre la difesa dello Stato che la pretesa

illegittimità, per violazione dell'art. 128 della Costituzione, degli

artt. 36, 48, 50, 52 e 54 del codice di navigazione - per la parte in

cui negano la supposta corrispondente potestà dei Comuni di Ischia -

appare in contrasto con le argomentazioni svolte nella prima parte

dell'ordinanza (diretta a dimostrare l'invalidità dei c.d.

privilegi), ed è comunque infondata perché la mancata previsione del

potere dei Comuni di dare in concessione le spiagge dell'Isola trova

fondamento e disciplina proprio in norme generali, contenute nel codice

della navigazione e nel codice civile, cosi come richiesto dal

principio costituzionale invocato. Considerato in diritto :

Il pretore di Ischia ha sottoposto all'esame della Corte

costituzionale il quesito se contrastino o meno con gli artt. 3, 23 e

41 della Costituzione taluni privilegi, che si suppongono concessi dai

re aragonesi, secondo cui le comunità isolane prima, ed i Comuni

dell'Isola oggi, avrebbero il potere di disciplinare e godere in

esclusiva i lidi marittimi ischitani. Il giudice a quo ha pure

prospettato l'illegittimità costituzionale degli artt. 36, 48, 50, 52

e 54 del codice della navigazione, per la parte in cui non contemplano

detti privilegi. in riferimento all'art. 128 della Costituzione.

L'ordinanza di remissione non è idonea a promuovere un giudizio di

legittimità costituzionale. Sorgono, anzitutto, gravi dubbi

sull'esistenza materiale dei cosi detti privilegi aragonesi cui il

giudice a quo fa riferimento. Non può sussistere un "rescritto del

1301 del re Ferdinando II d'Aragona (1296/1336)", perché in quel tempo

il regno era tenuto dagli Angiò, mentre gli aragonesi ascesero al

trono di Napoli solo nel 1442 con Alfonso il Magnanimo, quarto

d'Aragona, e primo di Napoli; nemmeno può invocarsi una conferma del

rescritto ad opera di Federico d'Aragona il 10 luglio 1458 e quindi il

15 agosto 1501, perché nel 1458 il re non era Federico ma Ferdinando I

e il 15 agosto 1501 regnava in Napoli Luigi XII d'Orleans.

Secondo l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (contenente

norme sul funzionamento della Corte costituzionale), incombe al giudice

a quo l'onere di specificare quali sono le disposizioni di legge che si

vogliono sottoporre all'esame della Corte, mentre nell'ordinanza di

remissione viene riconosciuto che non è stato possibile rintracciare

le raccolte autentiche dei rescritti aragonesi.

L'incertezza assoluta in ordine alla originaria formulazione della

norma impugnata rende impossibile qualsiasi valutazione della natura

giuridico-formale della stessa, costituendo ulteriore motivo di

inammissibilità del giudizio di legittimità costituzionale, che può

aver ad oggetto soltanto le leggi e gli atti aventi forza di legge

(legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1).

Non può tacersi infine che nella stessa ordinanza di remissione

sono ravvisabili seri dubbi in ordine all'attuale vigore dei così

detti privilegi aragonesi, sicché la stessa questione di legittimità

costituzionale appare sollevata con riferimento ad una interpretazione

della norma che il pretore non mostra di condividere, e che viene

quindi sostanzialmente prospettata in via ipotetica. Ulteriori aspetti

di tale incertezza possono ravvisarsi in una certa alternatività tra

le questioni proposte: incostituzionalità dei cosi detti privilegi per

violazione del principio di uguaglianza, e, nel contempo, eventuale

illegittimità delle norme generali del codice della navigazione

proprio nella parte in cui non contemplano i privilegi stessi.

Gli elementi di indeterminatezza che caratterizzerebbero detti

privilegi si estendono necessariamente alla questione prospettata in

ordine alle impugnate norme del codice della navigazione, attesa

l'intrinseca connessione tra le due questioni.

Tutto ciò non permette di considerare sufficientemente delimitato,

nei suoi vari aspetti, l'oggetto del giudizio e pertanto, secondo la

giurisprudenza di questa Corte, la questione prospettata va dichiarata

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dei cosi detti privilegi aragonesi e degli artt. 36, 48, 50, 52 e 54

del codice della navigazione, sollevata, in riferimento agli artt. 3,

23, 41 e 128 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - PRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:176 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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