È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dei c.d. privilegi aragonesi, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 41 della Costituzione, per l'assoluta indeterminatezza, nei suoi vari aspetti, dell'oggetto del giudizio (sent. n. 21 del 1970). Invero la gravità dei dubbi sorgenti in ordine dell'esistenza materiale dei suddetti privilegi, erroneamente individuati e attribuiti a regnanti non esistenti all'epoca indicata, contrasta con l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo cui incombe al giudice a quo l'onere di specificare quali disposizioni di legge si vogliono impugnare; l'incertezza assoluta che ne deriva in ordine alla originaria formulazione della norma non consente nemmeno di ritenere che i c.d. privilegi aragonesi abbiano la qualità di legge o di atto avente forza di legge, che è indispensabile per la valida instaurazione di un giudizio di legittimità costituzionale. Pertanto, l'indeterminatezza della questione attinente ai suddetti privilegi si estende necessariamente all'eccezione relativa agli artt. 36, 48, 50, 52 e 54 del Codice della navigazione, impugnati, per la parte in cui non contemplano detti privilegi, in riferimento all'art. 128 della Costituzione, attesa l'intrinseca connessione tra le due questioni.
Art. 36 c.nav. · Art. 48 c.nav. · Art. 50 c.nav. · Art. 52 c.nav.