Art. 37 — Concessioni per fini di pubblico interesse

L'occupazione di beni demaniali marittimi e di zone di mare territoriale da parte di enti pubblici o privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, compreso l'esercizio di servizi di pubblica utilita', e' regolata in base alle disposizioni stabilite per le concessioni demaniali marittime. Agli effetti dell'applicazione del canone, previsto dal secondo comma dell'articolo 39 del codice, s'intendono per concessioni che perseguono fini di pubblico interesse diversi dalla beneficenza quelle nelle quali il concessionario non ritrae dai beni demaniali alcun lucro o provento.

Testo vigente dal 21 aprile 1952

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art37 · fonte del testo

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