Art. 146 c.nav. — Iscrizione delle navi e dei galleggianti

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[1]Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo e dagli altri uffici designati dal ministro per le comunicazioni.

[2]Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.

[3]Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i registri sono tenuti dagli ispettorati di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 13 aprile 1990

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art146 · fonte del testo

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