Il primo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1967, n. 389, e' modificato come segue: "Ai proprietari di navi mercantili da carico secco e liquido, da passeggeri e miste, di navi da pesca oceanica e di motopescherecci a scafo metallico superiori a 100 tonnellate, nonche' di rimorchiatori di altura, che nell'anno di presentazione della domanda di cui all'articolo 4 risultino costruiti da almeno quindici anni ed iscritti da almeno cinque anni nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, che procedono alla demolizione di tali navi ed alla costruzione di nuove unita' a scafo metallico, possono essere concessi i benefici nella misura, condizioni e modalita' di cui alla presente legge. Si prescinde dalla data di costruzione ove vengano demolite navi che abbiano subito avarie superiori al 50 per cento del valore commerciale di mercato della nave, riconosciuto dal Ministero della marina mercantile".

Testo vigente dal 25 febbraio 1974

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-01-28;19~art2 · fonte del testo

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