L'iscrizione nelle matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e dei galleggianti e' determinata dal capo del compartimento o, nel caso previsto dall'articolo 148 del codice, dall'autorita' consolare. A tal fine, nel richiedere l'iscrizione, il proprietario deve presentare all'ufficio del porto presso il quale intende ottenere l'iscrizione stessa:

  • 1)la documentazione relativa alle caratteristiche della nave o del galleggiante da iscrivere, alle dotazioni e alle sistemazioni riservate all'equipaggio;
  • 2)una, dichiarazione dalla quale risulti la destinazione che egli intende dare alla nave o al galleggiante. Contro il provvedimento dei capo dei compartimento o dell'autorita' consolare il richiedente puo' proporre ricorso al ministro.

Testo vigente dal 21 aprile 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art303 · fonte del testo

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